Il Ticket sui Licenziamenti

Esaminiamo l’istituto del Ticket sui Licenziamenti, introdotto dalla recente l.92/12, il quale graverà sui datori di lavoro nei casi di licenziamento (anche per giusta causa). Vediamo il campo di applicazione, il valore e i termini per il versamento.

TICKET La  l.92/12 ha introdotto all’art.2  c.31  il pagamento di un “contributo” per i licenziamenti che avvengono dall’1 Gennaio 2013.

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento del contributo di licenziamento in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato) generi in capo al lavoratore un teorico diritto all’Aspi.

Questo istituto non si applica nel caso in cui l’interruzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per dimissioni (eccezione quella per giusta causa), risoluzioni consensuali (eccezioni per quelle intervenute presso la DTL secondo la disciplina indicata dalla riforma Fornero), decesso del lavoratore, cessazioni di lavoro a seguito di accordi sindacali intervenuti nelle procedure di mobilità e nei processi di riduzione del personale dirigente concluse attraverso accordo sindacale firmato da associazioni sindacali stipulante il contratto collettivo nazionale di categoria.indennità ASPI, prescindendo dall’effettiva percezione

Ai sensi dell‟art. 2, co. 32 l. 92/12 il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione indicato dal T.U. sull‟Apprendistato ( art.2, co.1 let. M).

Per quanto riguarda la misura del ticket, la legge di Stabilità 2013 ha modificato l’originaria previsione prevista dalla l.92/12, indicando come misura di calcolo il 41% del massimale mensile Aspi (il quale è ogni anno rivalutato secondo tabelle ministeriali).
Su questo valore vi sono pareri discordanti con l’istituto Inps, il quale in una circolare (circ.44/13) considera il valore da prendere in considerazione quello della retribuzione limite su cui calcolare il 75% utile ai fini dell’Aspi.
La misura del ticket va rapportata ai mesi effettivi di lavoro, considerando intero quel mese in cui c’è stata prestazione lavorativa di almeno 15 gg, per un massimo di 36 mesi a prescindere se il rapporto abbia avuto durata maggiore.
Per quanto riguarda il versamento, il quale va fatto in unica soluzione, questo deve avvenire entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello durante il quale è avvenuto il licenziamento, mentre per gli eventi intercorsi tra Gennaio e Marzo 2013 il termine è stato fissato entro il 16 Giugno dello stesso anno.

 

 

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