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L’istituto delle Dimissioni

dimissioni convalidaNel caso di interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore, vigono per il datore determinati obblighi da seguire per rendere queste efficaci.
La L.92/12 introduce un preciso obbligo di convalida per le dimissioni, le quali rimangono in una condizione sospensiva in attesa della prima.
La convalida può avvenire:
-presso gli uffici competenti individuali dal legislatore ovvero presso le DtL, dove il lavoratore deve recarsi personalmente per manifestare la propria volontà;
-con una dichiarazione posta in calce al modulo di comunicazione obbligatoria relativo alle dimissioni (Unilav);

Il datore è tenuto, entro 30 gg dalla fine del rapporto di lavoro, ad invitare il lavoratore a procedere alla convalida delle dimissioni indicando le due modalità da poter effettuare. Nella comunicazione va allegata copia della comunicazione obbligatoria riguardante le dimissioni.
Nel caso in cui li lavoratore non proceda alla convalida nei successivi 7 gg dalla ricezione della comunicazione fatta dal datore, le dimissioni avranno efficacia.
Nei 7 gg il lavoratore può revocare le dimissioni presentate in precedenza, in questo caso il rapporto di lavoro riprenderà a decorrere dal giorno successivo alla revoca, e nel periodo trascorso tra recesso e revoca, nel caso in cui non sia stato lavorato, non matura alcun diritto retributivo e contributivo in capo al lavoratore.
La l.92/12 inoltre ha esteso l’obbligo di convalida delle dimissioni dinnanzi alla DtL competente per i primi 3 anni di vita del bambino sia per le lavoratrici madri che per i lavoratori padri. Stessa cosa vale nel caso di adozioni o affidamenti di minori, in questo caso il termine di 3 anni decorre dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
L’obbligo di convalida non sussiste nel caso in cui le dimissioni avvengano nel campo di riduzioni di personale svolte dinnanzi a commissioni di conciliazione o sindacati.
Il datore che simuli le dimissioni utilizzando quelle c.d. “in bianco” è punito con una sanzione amministrativa che va da 5.000 a euro 30.000, salvo che il fatto non costituisca reato.
Ancora si è in attesa dell’effettiva applicazione della  nuova procedura delle dimissioni già trattata su questo sito.