L’Assicurazione Sociale per l’Impiego (AspI) ha sostituto la vecchia indennità di disoccupazione dal 1° Gennaio 2013.
Secondo quanto indicato dalla l.92/2012 che ha introdotto questa misura, l’Aspi si applica, oltre ai lavorati dipendenti,anche agli apprendisti, ai lavoratori del settore dello spettacolo, ai soci lavoratori subordinati di cooperativa ed ai dipendenti a tempo determinato delle p.a.
Per poter usufruire dell’Aspi il lavoratore deve possedere determinati requisiti:
– status di disoccupazione (come indicato dall’art.2 c.1 d lgs. 181/2000);
– almeno 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimana di contribuzione nell’ultimo biennio
Lo status di disoccupazione deve essere “involontario”, cioè vengono esclusi quei casi in cui il lavoratore presenti dimissioni o risoluzione consensuale. Vi sono a queste ipotesi delle eccezioni, nel caso di lavoratori/trici che hanno presentato dimissioni per giusta causa e nel periodo tutelato di maternità. Inoltre in caso di risoluzione consensuale non si perde il diritto a percepire l’Aspi nel caso in cui questa derivi dal trasferimento del dipendente ad altra sede aziendale distnate più di 50 km dalla sua residenza , o nell’ambito della procedura di conciliazione ex art. 7 l.604/1966.
La durata dell’indennità Aspi è collegata all’età anagrafica del lavoratore, ed è destinata ad aumentare nel triennio transitorio 2013-2015
Per quanto quanto riguarda l’importo della prestazione questo viene calcolato su queste basi:
-il 75% della retribuzione mensile media globale degli ultimi 2 anni, quest’ultima sino ad un massimo di 1.180 euro
– per la parte eccedente 1.180 euro si calcola l’incremento del 25%
In ogni caso l’importo mensile non può superare un massimale indicato ogni anno dall’Inps
L’importo della prestazione viene ridotto dopo il 6° mese di un 15%, ed una ulteriore riduzione del 15% si applica dopo il 12° mese
La domanda deve essere effettuata entro il 68 giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, e questa viene inoltrata per via telematica tramite i canali utilizzati dall’istituto Inps
Si decade dal benificio dell’indennità Aspi nel caso in cui:
-si perda lo status di disoccupazione;
-nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
-inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore abbia effettuato la comunicazione preventiva all’Inps
-raggiungimento dei requisti di pensionamento
-rifiuto di partecipare ad una percorso professionale olavorativo indicato dai Centri per l’impiego
-non accettazione di un’offerta di lavoro con inquadramento e livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo dell’indennità a cui si ha diritto.