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Indennità “una tantum” per i parasubordinati

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Anche per i lavoratori parasubordinati (co.co.co. e co.co.pro) è prevista la possibilità di ottenere una tantum a titolo di sostegno del reddito nel caso della cessazione del rapporto di collaborazione.
A decorrere dall’anno 2013 il lavoratore per poter beneficiare di questa indennità deve presentare i seguenti requisiti:

-abbia operato in regime di mono committenza  nel corso dell’anno precedente;
– abbia conseguito nell’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto ad imposizione fiscale non superiore a 20.000 €, annualmente rivalutato sulla base delle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuti l’anno precedente;

– nell’anno nel quale si richiede una tantum risulti accreditato presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiori ad uno;

-risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità;

-abbia avuto un periodi di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell’anno precedente;

La misura dell’indennità  è pari al 5% del minimale annuo di reddito imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi degli artigiani ed esercenti attività commerciali (art.1. c.3 l. 233/90). Questa misura va moltiplicata per il minor numero risultante tra le mensilità accreditate dal lavoratore nell’anno precedente e le mensilità non coperte da contribuzione.

Per il triennio 2013-15  il legislatore ha previsto una disciplina più vantaggiosa, riducendo il requisito delle quattro mensilità nell’anno precedente a tre, e incrementando la misura dell’indennità al 7%
L’indennità una tantum è liquidata in un’unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1000 €; in importi mensili nel caso in cui risulti essere superiore.