Fideiussione per obbligazione futura e aggravamento delle condizioni economiche del debitore

La Corte di Cassazione si esprime nel caso di concessione di credito ulteriore a debitore in difficoltà

Interessante e innovativa ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Terza Civ. n. 32774 del 13 dicembre 2019 ), volta a chiarire la portata degli obblighi gravanti sul creditore in tema di fideiussione per obbligazione futura, e a mezzo della quale sono enunciati i seguenti principi di diritto:

– in tema di interpretazione dell’articolo 1956 cod. civ.: «al fine di valutare se il fideiussore si sia liberato dall’obbligazione di garanzia per un’obbligazione futura ex art. 1956 cod. civ., rileva che, in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, il creditore abbia concesso credito al debitore nella consapevolezza del mutamento delle condizioni patrimoniali di questo, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore, tenuto conto dell’andamento in generale del rapporto di affidamento tra creditore e debitore principale in relazione alle conoscenze acquisite o acquisibili dal creditore e dal fideiussore prima e dopo la stipula del negozio fideiussorio, valutate sulla base della diligenza dell’homo eiusdem condicionis et professionis»;

– in tema di riparto degli oneri probatori: «l’obbligo del creditore di proteggere l’interesse del fideiussore per un’obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un’obbligazione cui è tenuto il creditore ex art. 1956 cod. civ., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata, e pertanto sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l’onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all’homo eiusdem condicionis et professionis».

La spiegazione

I fondamenti logico giuridici su cui si basa tale pronuncia sono costituiti dai seguenti argomenti.

Innanzitutto, sulla base di una interpretazione letterale dell’art. 1956 c.c., rubricato “liberazione del fideiussore per una obbligazione futura”, la fideiussione si estingue se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha concesso ulteriore credito al debitore, pur conoscendo il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, tali da rendere più difficili la soddisfazione del credito da parte del fideiussore.

Orbene, sul creditore grava l’onere di informare il fideiussore di un avvenuto peggioramento della consistenza patrimoniale del debitore, al fine di consentire al garante stesso, di venire a conoscenza di tale situazione di aggravio e di conseguenza, eventualmente, negare l’autorizzazione alla concessione del credito.

Corollario di tale onere gravante sul creditore è il principio di buona fede e correttezza in senso oggettivo, inteso come quel generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di comportamento fra i soggetti di un rapporto giuridico.

Ne consegue, pertanto, che il creditore, ogniqualvolta le condizioni patrimoniali del debitore subiscano un significativo peggioramento rispetto a quelle note al fideiussore al momento della stipula del contratto di fideiussione, è tenuto ad informare il garante, inconsapevole del peggioramento, al fine di salvaguardare la garanzia patrimoniale su cui quest’ultimo ha fatto iniziale affidamento.

Risarcimento del danno patito

In conclusione, la suprema Corte di Cassazione Sez. terza civile, con l’Ordinanza n. 32774 del 13 dicembre 2019, chiarisce che qualora si accerti la violazione da parte del creditore dell’obbligo di protezione sancito dall’art. 1956 c.c. cui lo stesso era tenuto, consegue che il fideiussore oltre ad essere liberato dall’adempimento di una obbligazione divenuta a causa a lui non imputabile più gravosa, ha diritto al risarcimento del danno patito.

Se ti è piaciuto o lo ritieni utile, puoi condividere questo articolo
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp