L’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità in materia sanitaria

Diventa attuale l’analisi del reato tipico in tempi di Coronavirus

Oggi affronteremo un tema di stretta attualità, causa Coronavirus: cosa prevede l’articolo 650 c.p. in tema di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, quali sono le sanzioni in caso di violazione ed infine un breve cenno alla possibile incostituzionalità delle sanzioni penali in materia di Coronavirus.

Partiamo con ordine ed analizziamo quanto previsto dal codice penale all’articolo 650: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Questa norma appena citata, dunque, prevede delle sanzioni penali, anche molto gravi, come l’arresto, per chiunque non rispetti le prescrizioni legalmente date da una qualsiasi Autorità per eccezionali ragioni tra le quali rientrano quelle di igiene e salute.

Tra i provvedimenti che possono essere adottati per far fronte ad una situazione emergenziale, rientrano anche i cosiddetti DPCM.

Quest’ultimi, altri non sono che regolamenti adottati dal Presidente del Consiglio che servono a regolare i comportamenti concessi o negati durante l’emergenza.

Le cronache giornalistiche degli ultimi giorni raccontano che il numero di denunce per violazioni di quanto previsto dai DPCM, appunto, è in netta crescita.

Uscire di casa senza una comprovata necessità; riunirsi insieme presso un’abitazione, un bar, un garage; prendere un mezzo privato per spostarsi da un Comune ad un altro senza che vi sia nessuna situazione d’urgenza, sono solo alcuni dei comportamenti vietati che hanno portato a circa ottomila denunce.

Precisiamo, inoltre, che chi esce di casa e presenta un’autocertificazione non veritiera commette, altresì, un ulteriore e ben più grave reato previsto e punito dall’articolo 483 c.p. per il quale addirittura la sanzione è ben più elevata (si rischiano fino a due anni di reclusione).

Incostituzionalità delle sanzioni penali?

Un’ultima precisazione che merita di essere fatta riguarda la possibile incostituzionalità delle sanzioni penali quando vengono violate misure restrittive imposte non dalla legge, come sancisce l’art. 16 della Costituzione in materia di limitazione alla libertà di circolazione, bensì da una fonte secondaria qual è un DPCM (che ricordiamo avere natura di regolamento).

Secondo l’articolo 25 della Costituzione si può essere puniti penalmente solo in forza di un reato previsto come tale da una legge e non da una fonte secondaria come un regolamento o un DPCM, appunto.

Tuttavia, occorre precisare, che con il Decreto Legge (fonte primaria equiparabile alla legge) n.6 del 23 febbraio 2020, il Parlamento sembrerebbe destinato a delegare al Governo il potere di adottare, con uno strumento più utile, in questo caso il DPCM dunque, tutte le limitazioni necessari a fronteggiare l’emergenza.

Dunque, per quanto appena esposto, sembrerebbe che i DPCM, che si limitano solo a precisare una situazione emergenziale affrontanda dal Parlamento con un atto avente forza di legge, possano avere un appoggio normativo che renderebbe la libertà di spostamenti del tutto legittima.

E’ altrettanto vero che i DPCM non possono istituire alcun nuovo reato, inoltre, ma richiamano solo quanto previsto dall’articolo 650 c.p.,di cui ci siamo occupati in apertura del presente articolo, e dall’articolo 483 c.p. in materia di falso in atto pubblico o a pubblica autorità (falsa autocertificazione).

Conclusioni

In conclusione, stiamo assistendo ad una situazione davvero emergenziale ed in casi eccezionali servono sicuramente misure eccezionali;

tuttavia, non possiamo dimenticare di essere un ordinamento costituzionale e democratico dove le libertà per le quali si sono battuti i nostri padri fondatori sono e devono essere garantite e la cui limitazione può avvenire solo in casi di estrema necessità nel rispetto, però, delle regole poste a tutela dell’intera comunità.

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