Molestie all’interno del condominio, è stalking condominiale

Inquilino molesto, potrebbe configurarsi lo stalking condominiale

L’inquilino del condominio può risultare particolarmente molesto? In determinate situazioni può configurarsi lo stalking condominiale.

Su detto reato, che punisce chiunque con “condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”, la giurisprudenza ha sempre più esteso le maglie giuridiche al fine di farvi rientrare ulteriori condotte non proprio tipiche del reato de quo .

Orbene, occorre preliminarmente delineare la classica condotta di detta fattispecie delittuosa: ossia di colui che persiste nel tormentare la persona offesa con chiamate, appostamenti, messaggi, pedinamenti, ecc., al punto tale da ingenerare un continuo stato di ansia e di paura per se stesso o per un prossimo congiunto tale da alterare le proprie abitudini di vita.

Questa attività è normalmente posta in essere da un soggetto sentimentalmente legato alla persona offesa da cui non riesce più a separarsi mentalmente e fisicamente.

Pertanto, ordinariamente, il reo è “quasi” sempre l’ex marito o fidanzato della persona offesa.

La giurisprudenza sanziona gli atti persecutori solo qualora questi siano reiterati, ripetuti e di natura violenta o minatoria, anche quando siano commessi in un breve arco temporale.

Altro elemento costitutivo del reato è provocare alla persona offesa un continuo stato di paura tale da modificare la propria quotidianità.

La giurisprudenza, però, negli ultimi anni ha esteso detta condotta, seppur con maggiori ristrettezze nel caso de quo, nei confronti di chi molesta ripetutamente l’inquilino del condominio.

Questa attività si può concretizzare in vari atti di natura persecutoria effettuati al fine di intimorire e turbare la tranquillità dei condomini al punto tale da modificare il proprio status vivendi.

Ad esempio, l’ingenerare rumori molesti al fine di provocare le reazioni previste dall’art. 612 bis c.p. (atti persecutori), od offendere e minacciare l’inquilino con varie frasi tipiche del delitto menzionato.

Ai fini difensivi, seppur sia più difficile dimostrare in giudizio l’esistenza di questi atteggiamenti persecutori, l’onere del difensore sarà quello di provare l’incapacità di questi atti ad avere la natura di cui all’art. 612 bis e, quindi, di contestarne la veridicità e l’attitudine a provocare lo stato di ansia e di paura nei confronti della persona offesa.

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