In epoca di diffusi lavori di adeguamento alla fibra ottica, anche presso i Condomìni italiani, può essere utile documentarsi sulle responsabilità per danni delle compagnie telefoniche e non che appaltino tali lavori anche a terzi.
In tal senso, rileva la recente sentenza n. 9197 della seconda Sezione della Corte di cassazione civile con la quale si è affermato il principio secondo cui dei danni provati ai beni condominiali in occasione dei lavori di adeguamento dell’impianto telefonico risponde la compagnia telefonica che ha disposto l’esecuzione di tali lavori, nonostante quest’ultima abbia incaricato una ditta appaltatrice di provvedere alla riparazione, nel caso concreto, non avvenuta.
Infatti, chi accede all’altrui proprietà per lo svolgimento di opere necessarie alla manutenzione / adeguamento di propri beni ha l’obbligo di ripristinare lo status quo ante, eliminando ogni danno collaterale evidentemente causato ai locali condominiali.
In questo caso, sia in primo grado sia in appello, era stata accolta la domanda di risarcimento di danni proposta dal condominio attore in ordine al ripristino degli intonaci e della tinteggiatura deilocali dell’edificio condominiale a seguito dei lavori di centralizzazione degli impianti telefonici.
Naturalmente, tale esito può essere consolidato dalla sussistenza dell’impegno contrattuale della compagnia telefonica al ripristino dello stato dei luoghi
A nulla rileva, infine, la sottoscrizione di un rapporto giuridico di appalto tra la compagnia telefonica e la società che effettivamente si occupa dei lavori giacché sussiste piena autonomia nel rapporto tra committente e appaltatore in ordine alla realizzazione di tali lavori, rapporto al quale il condominio rimaneterzo ed estraneo.