Occupare abusivamente una casa, l’importanza dello stato di necessità

Occupazione abusiva, l’importanza dello stato di necessità

Occupare abusivamente una casa è reato, ai sensi degli artt. 633 e 639 bis c.p.
In particolare, proprio l’art. 633 c.p. recita testualmente “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032”.
Si procede d’ufficio (senza presentare alcuna querela) “se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico”.
Orbene, la condotta tipica del predetto reato consiste nell’introdursi dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione e senza la volontà dell’avente diritto.
Il caso classico è inerente all’occupazione abusiva di un alloggio di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari, ossia l’ente comunale incaricato per la concessione di alloggi pubblici.
Ed infatti, per poter abitare in una casa/appartamento del predetto istituto è necessario un lungo excursus burocratico che potrebbe, ad ogni modo, non garantire una assegnazione di diritto dell’alloggio richiesto.
Nella prassi però avviene che il soggetto occupi abusivamente la casa e successivamente, una volta preso il possesso della stessa, proceda alla sanatoria facendo una richiesta al predetto istituto e pagando tutti i canoni e le spese accessorie dall’effettiva occupazione.
Nel caso in cui, invece, l’occupante viene sorpreso a risiedere senza alcun titolo e senza alcuna richiesta di sanatoria, a quel punto, sarà opportuno adottare una strategia difensiva nel giudizio che molto probabilmente si andrà ad instaurare.
Ebbene, l’art. 54 del c.p. garantisce l’esimente per coloro che commettono tale delitto qualora gli stessi dimostrano l’esistenza dello stato di necessità, ovvero essere “stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo
Pertanto, al fine di evitare la condanna è necessario dimostrare che il soggetto sia stato spinto dalla necessità di trovare un luogo dove poter vivere e di non averne altri dove poter stare.
Sul punto, tra gli elementi necessari per dimostrare quanto disposto dall’art. 54 c.p. si rilevano:
– lo status di pericolo imminente e temporaneo di sopperire alla mancanza di un luogo dove poter vivere;
– l’essere, pertanto, non abbiente insieme possibilmente a tutto il nucleo familiare (ove vi sia);
– l’avere, ove possibile, dei figli a carico minorenni per potergli garantire un “tetto” sotto il quale poter vivere;
– l’aver tentato di sanare, anche successivamente alla denuncia, la propria posizione di abusivo con lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari).

La stessa giurisprudenza legittimità afferma con chiarezza che “in tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l’edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate” (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 9655 del 16 gennaio 2015).

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