Scarsa diligenza e legittimo sospetto nell’acquisto? può essere solo una contravvenzione.
Il tema oggi trattato riguarda l’acquisto di beni di illecita provenienza, ossia il classico caso di chi compra un oggetto firmato ed apparentemente originale presso ambulanti occasionali, bancarelle, mercatini e principalmente luoghi di rivendita di oggetti usati, il cui costo è notevolmente differente rispetto al reale valore.
Il confine, però, tra il pagamento del bene ad un prezzo economicamente irrisorio rispetto al prezzo reale e le conseguenze penali è molto sottile, così come le possibilità di subire dei guai giudiziari.
Il codice penale punisce infatti, ex art. 648 c.p. (ricettazione), chiunque “acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare” con la pena della reclusione fino ad 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro”.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità pacificamente rileva che, nel caso in cui l’acquirente si prospetti consapevolmente al momento dell’acquisto la provenienza illecita dello bene, lo stesso potrebbe essere passibile di un procedimento per ricettazione.
In questo caso, è opportuno, ai fini difensivi, che emerga durante il giudizio l’assenza del dolo da parte del compratore finale per la presenza di una causa di giustificazione o per mancata consapevolezza dell’origine delittuosa del bene.
Deve altresì, escludersi il dolo eventuale (elemento che si ravvisa tutte le volte in cui un soggetto nell’attuare un evento lesivo accetta anche le conseguenze più gravose di quanto sta già compiendo), laddove l’acquirente non si pone alcun interrogativo sull’illecita provenienza del bene.
Orbene, ove sia impossibile dimostrare la responsabilità per ricettazione, la difesa può sempre indirizzare la volontà del giudicante verso il reato meno grave dell’incauto acquisto, previsto all’art. 712 c.p.
Detto articolo, facente parte delle contravvenzioni, prevede una pena irrisoria rispetto alla ricettazione (l’arresto fino ad un massimo di 6 mesi o l’ammenda non inferiore ad euro 10), e funge da ottimo escamotage per la strategia difensiva.
Ed invero, al contrario del delitto più grave, l’incauto acquisto sanziona la condotta di colui che “senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato”.
Orbene, seppur sembrino condotte molto simili, le conseguenze sanzionatorie sono ben diverse.
Nel caso, di cui all’art. 712 c.p., l’elemento psicologico dell’acquirente è di mera natura colposa, consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata.
Ed infatti, la minor intensità con cui il soggetto si rappresenta la provenienza illecita del bene garantirebbe allo stesso la riqualificazione del fatto e, quindi, una pena molto più lieve.
Il giudicante, ove sia emersa solamente la scarsa diligenza del compratore sulla provenienza del bene, sarà più orientato nell’applicare il reato meno grave di cui all’art. 712 c.p.
Sul punto, la stessa Corte di Cassazione afferma che “in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza” (Cass. Pen., sez. II, sent. n° 39042 del 17 giugno 2014).