Farsi assistere dal difensore nella guida in stato di ebbrezza

Farsi assistere dal proprio difensore nella guida in stato di ebbrezza

Il Codice della strada, modificato negli ultimi anni con vari interventi legislativi, ha inasprito le sanzioni per coloro che guidano sotto l’effetto d’alcool.
L’art. 186, al comma 2, del predetto codice stabilisce tre tipi di sanzioni nel caso in cui si risulti positivi all’alcool test compiuto dagli organi di polizia:
– lettera a) ormai attualmente depenalizzato, corrispondente ad un livello alcolico superiore a 0,5 ed inferiore a 0,8 grammi per litro, prevede soltanto una sanzione amministrativa da € 531,00 a € 2.125,00, oltre la sospensione della patente da tre a sei mesi;
lettera b) reato penale, prevede una ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00 e l’arresto fino a sei mesi, corrispondente ad un tasso alcolico superiore a 0,8 ed inferiore a 1,5 grammi per litro, oltre la sospensione della patente da 6 mesi ad un anno;
– lettera c) reato penale, prevede una ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e l’arresto da sei mesi ad un anno, corrispondente ad un tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro, oltre la sospensione della patente da un anno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea la sospensione della patente è raddoppiata. Patente revocata nel caso di recidiva nel biennio.

Cosa fare nel caso in cui un soggetto venga sorpreso dalla polizia in stato di ebbrezza e gli venga richiesto di essere sottoposto all’alcool test?
Occorre, innanzitutto, non rifiutare quanto richiesto dagli organi procedenti.
Infatti, l’eventuale rifiuto verrebbe parificato alla lettera c) del predetto articolo.
Nel caso in cui, invece, il soggetto non si rifiuti l’autorità procedente ha l’obbligo di avvertire lo stesso che ha la possibilità di essere assistito da un difensore in quanto ogni eventuale accertamento, in mancanza di detto avviso, è nullo.
Ed infatti, l’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che richiama, conseguentemente, l’art. 356 c.p.p., stabilisce che “nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.
Occorre, altresì, rilevare che il risultato dell’alcool test sarà inserito in apposito verbale.
Lo stesso, pertanto, prima di essere firmato deve essere appositamente controllato al fine di verificare la presenza dell’avviso dato dagli organi di polizia di aver dato comunicazione di potersi avvalere di un difensore.
Ed infatti, nel caso in cui non lo contenga, detta nullità potrà essere sollevata in giudizio fino alla sentenza di primo grado, ai sensi degli art. 180 e 182, secondo periodo, c.p.p, in caso contrario il soggetto dovrà chiedere di essere sottoposto nuovamente alcool test in quanto non è stato edotto di tale facoltà.
In detto caso, infatti, la sottoposizione innanzi ad un legale comporta un notevole dispendio di tempo da parte degli organi di Polizia in quanto il soggetto dovrà farsi raggiungere dal suo legale, per il “mal capitato”, quindi, significa ulteriore tempo per poter far diluire l’alcool nel sangue e, quindi, avere buone possibilità di non incorrere nelle ipotesi penali di cui alle lettere b) e c) del 186 Cds.
Da ultimo, sulla questione del mancato avviso di farsi assistere da un difensore, la giurisprudenza consolidata di legittimità afferma che “la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’articolo 114 delle disposizioni di attuazione c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli art. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado” (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n° 34976 dell’1 marzo 2016).

Se ti è piaciuto o lo ritieni utile, puoi condividere questo articolo
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp