Diffamazione a mezzo Facebook, ecco come difendersi

L’art. 595, comma 3, del c.p. recita testualmente “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516”.
Ebbene, a seguito dell’utilizzo sempre più frequente dei social network ed, in particolare, di Facebook, la giurisprudenza più volte si è dovuta soffermare sul contenuto e tenore dei messaggi o commenti che ogni giorno vengono pubblicati.
Non tutti sanno, però, che la pubblicazione di una frase o un commento offensivo contro qualcuno può inevitabilmente comportare la perseguibilità per il reato di diffamazione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che, inserendo una frase su Facebook, la stessa inevitabilmente raggiunge un numero consistente di persone le quali “si avvalgono dei social network proprio allo scopo di instaurare e coltivare relazioni interpersonali allargate ad un gruppo di frequentatori non determinato”.
Ed infatti, la divulgazione tramite il social network aggrava la capacità diffusiva del messaggio lesivo nei confronti della reputazione della persona offesa poiché, collegandosi quotidianamente molti utenti, si permette agli stessi l’accesso alle bacheche delle altre persone rendendo agibile, quindi, la conoscenza di tutti i contenuti, frasi, commenti pubblicati da terzi.
Figurarsi se poi l’insulto risulta palesemente privo di motivazione.
In detto caso, il rischio di subire una condanna in giudizio per diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p. è molto elevato.
Cosa allora si può fare per evitare la punibilità?
L’unico escamotage degno di attenzione è l’esercizio del diritto di critica, previsto costituzionalmente all’art. 21, richiamato dal codice penale all’art. 51 ed oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza e della dottrina.
Ed infatti, per evitare la punibilità ai sensi del richiamato articolo penale è necessario che la frase sia sempre volta al fine di criticare la condotta di una determinata persona senza mai trascendere in una mera aggressione gratuita.
Sulla base di questi presupposti, l’esercizio del diritto di critica, costituzionalmente garantito quale libera manifestazione del pensiero, può concernere l’utilizzo di frasi di disapprovazione e di biasimo, anche con toni aspri e taglienti, in quanto non vi sono dei limiti nell’esercizio di detto diritto se non quelli stabiliti dal legislatore.
Peraltro, ai fini del riconoscimento di detta esimente, l’espressione ingiuriosa, calata nel tipo di contesto in cui viene proferita e proporzionata alla dinamica dei fatti accaduti verrebbe positivamente valutata dal giudice e ritenuta conforme al diritto.
La stessa giurisprudenza di legittimità pacificamente afferma che “in tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta – e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione – e non può ritenersi superato per il solo fatto dell’utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato” (Cass. Pen. Sez. V, sent. n° 37397 del 24 giugno 2016).

 

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