Distaccarsi dal riscaldamento centralizzato nel 2013

Il tema del distacco dal riscaldamento centralizzato è il stato il tema “caldo” del 2012 e, come ciliegina sulla torta, è stato incluso tra i temi affrontati nella riforma che entrerà in vigore il 18 Giugno 2013. Cerchiamo di capire cosa è cambiato e come il singolo condomino può approcciarsi agli eventuali problemi che ne conseguono.

canna fumariaIn tema di riscaldamento, si era affermato l’orientamento giurisprudenziale per il quale si stabiliva che il singolo condomino, che volesse staccarsi dall’impianto centralizzato, potesse operare soltanto con l’autorizzazione dell’assemblea condominiale: una pesante zavorra per il condomino che intendesse riscaldarsi utilizzando materie prime più economiche e agli orari preferiti ma, dall’altra parte, una garanzia per gli altri condomini sostenitori dei vantaggi dell’impianto centrallizato.

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha però tagliato un po’ le gambe alle velleità di questi ultimi con una sentenza (sent n. 19893 del 29/9/2011, conf. tra le altre dalla sent. n. 5331/2012 che riprendono la sent. n. 5974/2004) che ha riformato il precedente e prevalente orientamento negando che l’autorizzazione dell’organo assembleare condominiale fosse necessaria. In breve, è stato riconosciuto il buon diritto di ogni singolo condomino di non servirsi di un bene di proprietà comune tra tutti i condomini e risparmiare su alcune spese relative all’utilizzo quotidiano del medesimo.

Il condomino distaccato è tenuto alle spese di manutenzione della caldaia, giacché questi ne rimane proprietario, così come tutti gli altri condomini (art. 1117 c.c.) e, dunque, onerato della conservazione della cosa comune.

La Corte, d’altro canto, tutela gli altri condomini escludendo il diritto al distacco nel caso in cui questo si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di riscaldamento di cui continuano a godere gli altri condomini o di un elevato aumento dei costi per questi ultimi.

L’orientamento descritto ha goduto, infine, dell’imprimatur definitivo del legislatore, il quale con la l. 220/2012, “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici”, ha statuito che chi desidera distaccarsi dall’impianto centralizzato potrà farlo senza il benestare dell’assemblea, se questo non crei “pregiudizi agli altri appartamenti” e purché l’utente continui “a pagare la manutenzione straordinaria”.

Quid iuris se nel frattempo l’impianto di riscaldamento è stato sostituito o comunque modificato in maniera tale da rendere inefficiente il sistema per il condomino distaccato che volesse riallacciarsi? L’interpretazione della novella, destinata ad entrare in vigore il 18 Giugno 2013, certamente non ricomporrà la questione giurisprudenziale che, ad oggi, è controversa ed irrisolta.

Tuttavia, io ritengo che, in primis, il condomino distaccato possa e debba prendere parte alla discussione e alla votazione in assemblea circa il destino della caldaia; in secundis, un condomino che non goda nemmeno della mera predisposizione del proprio appartamento al riscaldamento centralizzato o non possa godere concretamente di un apparato che sia destinato a riscaldare idoneamente i propri locali, nell’ipotesi di un futuro riallaccio, non esercita la propria signoria sul bene comune e, pertanto, non può essere chiamato a pagare spese ne per i lavori di sostituzione della caldaia, ne di modifica, ne di manutenzione ordinaria o straordinaria della medesima: come fosse espropriato del bene originariamente comune.

Rimaniamo in attesa, che già sappiamo non sarà breve, di un più autorevole e consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

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