Il testamento e l’invalidità dell’olografo

Il Testamento

Il testamento è l’atto giuridico mortis causa mediante il quale una persona manifesta il proprio volere e dispone dei propri diritti per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

É utile ricordare che il testamento è un atto:

  1. unilaterale (manifesta la volontà di chi fa testamento);
  2. personale (il testamento deve essere scritto dal testatore non essendo ammessa alcuna forma di rappresentanza)
  3. revocabile ma formale (deve essere fatto in una delle forme previste dalla legge a pena di nullità).

La legge prevede diverse forme di testamento.

Il testamento, disciplinato agli artt. 600 e seguenti del c.c., può essere redatto in diverse forme:

  • ordinario: all’interno di questa forma la legge distingue tra il testamento olografo (scritto direttamente dal testatore) ed il testamento redatto con atto pubblico davanti ad un notaio (questo testamento potrà a sua volta essere pubblico o segreto).
  • speciale.

 

Il testamento olografo

Il testamento olografo deve essere redatto interamente a mano e con la grafia di chi intende disporre dei propri averi e diritti dopo la sua morte e dovrà ovviamente e necessariamente essere sottoscritto.

Non è necessario che la sottoscrizione contenga nome e cognome del testatore, basta anche uno pseudonimo utile a consentire con ragionevole certezza di riconoscere colui che ha scritto il testamento.

È altresì necessario apporre la data con indicazione dell’anno, del mese e del giorno in cui il testamento è stato scritto.

 

Testamenti pubblici

Per quanto riguarda invece i testamenti redatti davanti al notaio, disciplinati dagli artt. 603 e 604 c.c., abbiamo il testamento pubblico e quello segreto.

Il primo, considerato un atto pubblico, sarà scritto, secondo le formalità, dal notaio su indicazione del testatore.

Il testamento pubblico deve essere redatto alla presenza di due testimoni.

Il notaio, dopo avere trascritto le volontà del testatore, rilegge il documento alla presenza del testatore e dei testimoni.

L’atto, infine, dovrà essere sottoscritto da tutti i presenti.

Anche in questo caso è necessario apporre la data con indicazione dell’anno, del mese e del giorno in cui il testamento è stato scritto.

Il secondo, il testamento segreto, invece, consiste in una consegna solenne al notaio ed alla presenza di due testimoni di un documento scritto privatamente dal testatore.

Il notaio, ricevuto il documento, lo sigilla e redige un documento denominato atto di ricevimento che dovrà essere sottoscritto da tutti i presenti.

La legge vieta a chi non sa o non può leggere di fare un testamento segreto.

 

Forme speciali di testamento

Infine, la legge disciplina delle forme particolari di testamento in casi eccezionali ovvero in situazioni particolari.

I testamenti speciali consistono in dichiarazioni rese dal testatore ad un pubblico ufficiale in circostanze particolari.

Questi documenti, a differenza dei testamenti previsti dalle forme ordinarie che non hanno termine, durano tre mesi dal ritorno alla situazione di normalità.

Alcuni esempi di testamenti speciali:

  • quelli redatti in occasione di epidemie, calamità pubbliche ovvero infortuni. Il testatore dichiara le proprie volontà ad un pubblico ufficiale;
  • quelli redatti durante la navigazione marittima o aerea. In questo caso particolare la veste di pubblico ufficiale sarà ricoperta dal comandante della nave ovvero dell’aereo;
  • i testamenti militari redatti da un ufficiale, un cappellano militare ovvero un ufficiale della Croce Rossa.

 

Alcuni casi di invalidità del testamento

In chiusura, occorre ricordare che i casi di invalidità del testamento olografo sono diversi.

Poiché la legge impone che il testamento presenti la sottoscrizione, la data e l’autografia del testatore, la mancanza di uno solo di questi requisiti comporta un caso di invalidità del testamento olografo.

Tuttavia, è doveroso precisare che in caso di mancanza di autografia e sottoscrizione sarà dichiarata la nullità del testamento stesso.

L’azione di nullità potrà essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse senza nessun termine di prescrizione (Tribunale di Perugia, sez. II civile, 2 ottobre 2013).

In caso, invece, di difetto della data, sarà dichiarabile la sola annullabilità del testamento.

L’azione di annullamento può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse entro 5 anni da quando il testamento ha avuto esecuzione.

Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n.12307/2018, ha sancito che la parte che intende contestare l’autenticità del testamento olografo dovrà proporre un’apposita domanda di accertamento negativo e l’onere della relativa prova sarà a carico della stessa parte che propone la domanda.

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