Chi può essere seppellito nella tomba di famiglia?

Un congiunto, un affine, un estraneo, possono essere seppelliti nella tomba o sepolcro di famiglia? Cerchiarmo di capire.

tombeLo ius sepulchrum è una branca del diritto di grande attualità in quest’epoca: i sepolcri familiari non sono più, come una volta, in testa alle priorità tra le spese della famiglia tipo. Spesso sono piccoli e, oggi più che mai, già occupati dalla precedente e numerosa generazione dei propri parenti. Spesso si finisce davanti al Giudice per farsi riconoscere il diritto alla sepoltura in questa o in un altra tomba, anche di un beneficiario affine (parente diretto del coniuge).

Chi ha diritto alla sepoltura? In linea di principio vale la regola, sancita dal Regolamento di Polizia Mortuaria, secondo la quale soltanto i discendenti consanguinei e, quindi, parenti dei beneficiari della concessione di un sepolcro hanno tale diritto. Questa regola generale può essere alterata soltanto da una diversa volontà del beneficiario che acconsenta alla sepoltura di terzi, anche estranei.

Nessun problema sorge se tale diversa volontà è rappresentata per iscritto nell’atto di concessione sottoscritto dal beneficiario. Diversamente, la scomparsa del beneficiario rende estremamente difficile la dimostrazione di qualsiasi volontà.

In alcuni casi, ogni tentativo di dimostrazione di tale volontà è stata mortificata per la semplice apposizione, da parte del beneficiario, dell’insegna “Famiglia xyz” sul sepolcro, tendente a circoscrivere i soggetti legittimati alla sepoltura soltanto ai componenti del contesto familiare (Trib. di Trapani 12 Settembre 2006).

Con riguardo alla interpretazione della scarna legislazione in tema, la Giurisprudenza italiana si è mossa spesso confusamente.

Si evidenzia in proposito che, delle volte, in assenza di chiara volontà del beneficiario, sono state addotte, e riconosciute come valide, motivazioni per escludere la sepoltura delle discendenti di sesso femminile del beneficiario, perché coniugate, e ai loro mariti. In altri casi, invece, si è concessa l’inumazione dei coniugi dei figli, sia di sesso maschile che femminile. Due conclusioni estremamente lontane e per le quali ancora non si è definito un orientamento consolidato.

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