Le truffe nei siti di acquisti on line

L’avvento dei computer e di internet ha dato il la alla nascita di nuovi strumenti di vendita. Parecchi siti oggi ci permettono di ricevere a casa, per posta, gli oggetti dei nostri desideri. Comprare on line conviene, ma pagare a volte diventa una vera fregatura. Cerchiamo di capire come siamo tutelati dal diritto in Italia contro le truffe nei siti di acquisti on line e quali sono tutti i passi che potrebbe valer la pena seguire per ottenere un risarcimento.

internetE’ esponenziale l’aumento delle vendite on line in tutto il mondo, specialmente nel settore dell’elettronica e dell’informatica; tuttavia, l’Italia appare zavorrata, come se la gente non si fidasse ad acquistare in rete. Un problema è che, in Italia, certi scambi commerciali in genere non sono tutelati come in altri paesi. Gli acquisti on line rappresentano un ipotesi che può essere minata facilmente.

La fattispecie più comune di truffa, in questo caso, è la di vendita di un bene che non viene mai spedito e, purtrpoppo, è pagato anticipatamente. I giornali parlano di venditori che spariscono (apparentemente) senza lasciare traccia, con riferimenti particolari a casi verificati nei siti di aste on line, come Ebay. Sono una minoranza, rispetto al complesso degli scambi, ma sono casi tutt’altro che rari.

Tale fattispecie, in Italia, configura il reato di truffa ex art. 640 c.p. per il quale il soggetto autore del reato rischia una pena tra i 6 mesi e i tre anni di reclusione, oltre una multa.

In caso di condanna, il soggetto truffato che si sia costituito parte civile in un processo contro terzi può chiedere di essere risarcito.

Tuttavia, giungere ad una sentenza di condanna ed alla pronuncia sul relativo risarcimento non è cosa ne scontata ne rapida.

Il reato di truffa, intanto, è perseguibile soltanto a seguito di querela di parte ex art. 124 c.p.: cosa vuol dire? Che il soggetto truffato, il quale deisderi che l’autorità giudiziaria svolga delle indagini sui fatti di reato e persegui l’autore del reato, ha l’onere di presentarsi preferibilmente ad un posto di polizia postale per sporgere, anche oralmente, querela di cui l’agente di polizia rediga verbale. Tale operazione è da compiere entro e non oltre i tre mesi dalla notizia della truffa.

Contestualmente deve essere depositata ogni documentazione necessaria per la prova del reato. Ad esempio la ricevuta di pagamento e copia della pagina internet che invita all’acquisto o, nel caso più frequente di truffe su Ebay, dell’inserzione, il carteggio con tutte le comunicazioni con il truffatore e ogni altro dato che possa essere utile a rintracciare il soggetto. Tutto ciò in duplice copia (per presentare la querela è anche necessaria la duplice copia di un proprio documento d’identità).

I tre mesi decorrono dalla notizia della truffa, che si presume sia la stessa della data di pagamento. La Giurisprudenza comunque si è spinta a considerare altri casi, concludendo che il termine “comincia a decorrere dal momento in cui il titolare del relativo diritto si sia reso conto di tutte le connotazioni oggettive e soggettive necessarie per l’integrazione del reato”.

Ciò posto, si deve attendere, dalla Procura della Repubblica, la nomina del magistrato che si occupa dell’indagine. Questa, prima che possa avere il suo seguito in un processo penale, deve produrre l’individuazione esatta del soggetto autore del reato.

Nel caso in cui l’indagine abbia buon esito e sia individuato un potenziale colpevole, costui sarà tenuto a difendersi, se imputabile. Mentre il truffato, nella qualità di persona offesa dal reato, potrà intervenire soltanto con memorie e nuovi mezzi di prova che può depositare un legale nominato dalla parte. Infine, la costituzione di parte civile è il passo fondamentale perché si possa partecipare al resto del procedimento.

Qualora l’imputato venga giudicato colpevole, nella maggior parte dei casi, già il giudice penale potrà pronunciarsi per il risarcimento.

Se la condanna dovesse passare in giudicato, e dunque divenire definitiva, e il giudice penale si sia pronunciato sul risarcimento, il soggetto truffato potrà agire per l’esecuzione civile nei confronti del condannato.

Tempi lunghi. Generalmente, però, se si è giunti a seguire il procedimento penale fino a questo punto, vuol dire che una valutazione, effettuata preventivamente alla costituzione di parte civile, sulla solvibilità del debito del truffatore è stata già fatta e l’esito ha stabilito che l’imputato sembra essere in grado di poter restituire il mal tolto con i suoi beni pignorabili. Tuttavia, questa eventualità è piuttosto rara, giacché i truffatori spesso “fanno sparire” la liquidità incassata o riescono a dimostrarsi nulla tenenti.

In buona sostanza, per il recupero di cifre di modico valore, non vale la pena seguire tutto l’iter. Si dice che il nostro ordinamento giuridico non tuteli la cosiddetta “questione di principio” e di fatto è vero per l’impegno, i costi e le lungaggini della giustizia italiana. Sta di fatto che la moneta nelle tasche del consumatore ha un valore che non è tutelato.

Negli USA, ad ogni segnalazione di truffa, analoga a quella descritta, parte quasi subito un’indagine da parte dell’FBI. Noi, invece, attendiamo che il legislatore disponga misure che diano più sicurezza agli scambi commerciali degli italiani.

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