Accettazione dell’eredità in surroga al debitore

Cosa accade se il debitore con intento fraudolento si fa estromettere da un’eredità o acconsente che a lui sia assegnata una porzione di eredità minore di quella spettante per legge?

testamentoUn soggetto, titolare di un diritto di credito esigibile nei confronti del proprio debitore, subisce, inevitabilmente, un danno se quest’ultimo è estromesso dall’eredità del proprio genitore deceduto e nulla ha fatto per vedersi riconoscere la propria posizione di erede.

L’erede, detto in questo caso pretermesso, normalmente, dovrebbe, al fine di tutelare la propria posizione giuridica attiva, porre in essere l’azione prevista dall’art. 533 c.c. ossia una petitio hereditatis: con questa l’erede chiede il riconoscimento del suo diritto a succedere a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione di tutti o parte dei beni ereditari.

Tale azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione; effettivamente, portando ad esempio un caso generico, un debitore, figlio del de cuius, certamente possiede la qualità di erede e, accanto ad essa, vanta un diritto rispetto all’intero asse ereditario pari almeno alla sua quota legittima di riserva.

Il debitore, infatti, è stato totalmente estromesso dal testamento e, purché non sussistano ragioni per tale estromissione (come l’indegnità o l’incapacità a succedere) ha il diritto di chiedere agli altri eredi e legatari la restituzione di quella porzione di beni a lui spettanti.

L’onere della prova incombente su parte attorea è tra l’altro molto semplice da espletare, basta dimostrare esclusivamente la propria qualità di erede con ogni mezzo (ad es. con uno certificato di famiglia storico) ed il fatto che i beni dei quali si richiede parziale restituzione fossero ricompresi nell’asse ereditario (ad esempio, è sufficiente l’esibizione del testamento olografo).

Per quanto qui adesso importa, bisogna rilevare che dottrina e giurisprudenza unanimemente ritengono che tale azione c.d. di petitio hereditatis possa essere promossa anche in via surrogatoria da parte del creditore dell’erede pretermesso.

Qualora invece il debitore sia comunque erede ed abbia ereditato solo una porzione minima rispetto a quella a lui dovuta in ragione della quota legittima è pure possibile esercitare in via surrogatoria l’ “azione di riduzione” ex art. 564 c.c.

Qualora invece il debitore fraudolentemente abbia posto in essere un vero e proprio atto di rinuncia all’eredità, anche in questo caso si potrà agire revocando tale atto e surrogandosi nella posizione giuridica del proprio debitore stavolta per accettarne l’eredità con tutto ciò che consegue.

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