Novità sul pignoramento dello stipendio

Tra le diverse e sostanziali novità introdotte dal decreto n. 83/2015, c.d. “d.l. fallimenti”, convertito definitivamente in legge il 5 agosto, rilevano le importanti novità sul pignoramento dello stipendio e della pensione. La riforma ha modificato, infatti, il limite massimo fissato “storicamente” nella misura del “quinto” innovando la disciplina stabilita dall’art. 545 c.p.c. ed elevando le soglie di impignorabilità di pensioni e stipendi.

soldiTra le diverse e sostanziali novità introdotte dal decreto legge n. 83/2015, c.d. “d.l. fallimenti”, convertito definitivamente in legge il 5 agosto, rilevano le importanti novità sul pignoramento dello stipendio e della pensione.

La riforma ha modificato, infatti, il limite massimo fissato “storicamente” nella misura del “quinto” innovando la disciplina stabilita dall’art. 545 c.p.c. ed elevando le soglie di impignorabilità di pensioni e stipendi.

Per quanto concerne il pignoramento degli stipendi, l’art. 545 c.p.c. statuisce che “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento”, nel caso siano accreditate su conto corrente bancario o postale, intestato al debitore, “possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento”.

Se invece, l’accredito viene effettuato alla medesima data del pignoramento o in un momento successivo, “le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge” (in genere, salvo casi particolari, un quinto dello stipendio del lavoratore o altre indennità da lavoro incluse quelle a causa di licenziamento; le pensioni e le indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorati per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà).

Le stesse disposizioni si applicano sulle somme dovute “a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza” accreditate sul conto corrente bancario o postale del debitore.

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