Le contribuzioni inerenti il Fondo Pensione dei Lavoratori Dipendenti e le altre Gestioni Obbligatorie sono state sottoposte dalla legge n. 335 del 1995 ad un termine di prescrizione di 5 anni (art. 3, comma 9); tale termine, decennale prima della riforma del 1995, ha trovato applicazione anche per le contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge, con l’eccezione dei casi interruttivi già compiuti o di procedure già iniziate nel rispetto della normativa preesistente (art. 3, comma 10).
Il nuovo regime ha prodotto un diffuso contenzioso tra l’INPS ed i datori di lavoro intenti, quest’ultimi, ad opporre l’eccezione di prescrizione a seguito delle richieste di pagamento formulate dall’Istituto e generando, quindi, la necessità di individuare gli atti, posti in essere dall’ente creditore o dal debitore, interruttivi della prescrizione.
A tal fine, la Corte di Cassazione ha posto un importante contributo per gli operatori di diritto stabilendo che le dichiarazioni contenute nel c.d. modello 01/M (annualmente presentato dal datore di lavoro) possono essere considerate come “riconoscimento dell’altrui diritto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.”
La Corte è giunta a questa decisione negando la natura negoziale del riconoscimento di debito e valutando come non necessaria la verifica della specifica intenzione ricognitiva del denunciante: la dichiarazione, infatti, riguarda le circostanze che presuppongono la sussistenza del debito per le quali il dichiarante deve possedere consapevolezza. Inoltre, “pur essendo la presentazione del modello 01/M adempimento di un obbligo di legge non determinato da libera iniziativa individuale, è atto che presuppone (come normativi requisiti di validità) consapevolezza del relativo contenuto e volontà di manifestarlo”.
Dunque, la dichiarazione recata nel modello 01/M è “atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione”.