“Tizio vede cessare dopo 8 mesi il proprio rapporto di lavoro presso un call center al quale era legato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Cessato il rapporto, presenta apposita istanza all’INPS per ottenere l’indennità a sostegno del reddito introdotta dall’art. 19 del decreto legge n. 185 del 2008 convertito nella legge n. 2 del 2009 ma la domanda viene respinta ai sensi dei commi 2, 3 e 10 dell’articolo citato. “
In effetti, tra i più recenti e rilevanti interventi a sostegno del reddito, introdotti dal Governo con il Decreto legge n. 185 del 2008, trova ampio riconoscimento l’istituto destinato ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 10 /09/2003 e successive modifiche.
Tale istituto, definito dalla stessa normativa di riferimento come “sperimentale”, è destinato a trovare attuazione per un periodo di tempo limitato, al momento, al triennio 2009 – 2011.
La finalità del provvedimento è da riscontrare nell’introduzione, anche per i soggetti legati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (precedentemente esclusi), di prestazioni a tutela e sostegno del reddito, genericamente definite “ammortizzatori sociali”.
In particolare, è prevista l’erogazione di una indennità liquidata in un’unica soluzione e pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente dai collaboratori iscritti alla gestione separata presso l’INPS di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335del 1995. Solo per l’anno 2009 tale importo è stato innalzato al 20% dall’art. 7-ter della legge n. 33 del 2009.
Per fruire dell’indennità, i soggetti devono inoltrare all’ufficio INPS territorialmente competente, personalmente o per mezzo dei delegati riconosciuti dalla legge, l’apposita domanda allegata al n.1 della circolare INPS n.74 del 26/05/2009 entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Oltre alla presentazione della domanda, per ottenere l’indennità devono sussistere tutte le condizioni previste dalla normativa: anzitutto, occorre la “fine del rapporto di lavoro” che potrà rilevarsi anche per mezzo delle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare.
Inoltre: l’ultimo rapporto di lavoro (quello di riferimento alla domanda) deve essere stato caratterizzato da monocommittenza rilevabile tramite le denunce glac/m; il dato reddituale riferito all’anno precedente deve essere compreso tra i limiti previsti dalla legge (cioè per il 2008 tra i 5.000 ed i 13.819 euro); l’accredito retributivo relativo all’anno di riferimento deve essere pari ad almeno 3 mesi e non superiore ai 10 mesi.
Particolare importanza assume, poi, il disposto dei commi 2, 3 e 10 dell’art. 19: occorre allegare alla domanda una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. Tale previsione è inerente al diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali.
Infatti, richiamando quanto prescritto dalla normativa in esame, “in caso di rifiuto o mancanza della dichiarazione ovvero in caso di successivo rifiuto inerente ad un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’art. 1-quinquies del decreto legge n. 249 del 2004, convertito nella legge n. 291 del 2004, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati”.