Il tema del “Patrocinio gratuito per i non abbienti”, detto anche “Patrocinio a spese dello Stato” o, più comunemente “gratuito patrocinio”, oggetto di recenti rivoluzioni normative, è innanzi tutto un diritto costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Carta Costituzionale, che assicura ai non abbienti il patrocinio gratuito, in tutte le materie (civile, penale e amministrativo). Ciò significa che in qualsiasi procedimento avanti l’Autorità Giudiziaria Civile, Penale o Amministrativa, il cittadino “non abbiente” ha il diritto di essere assistito gratuitamente da un avvocato iscritto negli appositi albi tenuti presso i Consigli dell’Ordine di appartenenza. Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, che è stato elevato ad euro 10.766,33. Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Al contrario, si considera solo il reddito dell’interessato, se egli è in causa contro i familiari.
Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della controversia i diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Tuttavia, si è esclusi dal beneficio se il richiedente è assistito da più di un difensore.
E’ necessario, infine, chiarire che vi è una sostanziale differenza tra “gratuito patrocinio” e difensore “d’ufficio”. Parecchia gente è convinta che il difensore d’ufficio, scelto dal Tribunale tra gli avvocati iscritti negli appositi albi dei difensori d’ufficio per chi è sprovvisto di un difensore di fiducia, sia un avvocato che, per ciò stesso, è pagato dallo Stato. Così in realtà non è, in quanto anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito allo stesso modo del difensore di fiducia. Soltanto se l’interessato è in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge, potrà chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato con l’assistenza, appunto, del difensore d’ufficio che, nell’occasione, diviene di fiducia.