{"id":796,"date":"2019-12-03T16:31:02","date_gmt":"2019-12-03T16:31:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/?p=796"},"modified":"2020-05-08T17:14:19","modified_gmt":"2020-05-08T17:14:19","slug":"effetti-del-possesso-di-beni-dellerede","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/2019\/12\/effetti-del-possesso-di-beni-dellerede\/","title":{"rendered":"Effetti del possesso di beni dell&#8217;erede"},"content":{"rendered":"<h3><strong>L\u2019accettazione tacita di eredit\u00e0<\/strong><\/h3>\n<p>Pu\u00f2 capitare di tenere per s\u00e9 in assoluta buona fede dei cimeli o dei beni appartenuti ad un nostro caro parente defunto.<\/p>\n<p>Ma che effetti giuridici si possono venire a creare quando si decide di conservare degli oggetti appartenuti ad un defunto di cui si potrebbe essere eredi?<\/p>\n<p>La lettura combinata degli artt. 460 e 1146 c.c. permette di introdurre un istituto del diritto civile che \u00e8 l\u2019accettazione tacita dell\u2019eredit\u00e0. Quest\u2019ultima, disciplinata dall\u2019art. 476 c.c., consiste nel <strong>compimento di un atto dal quale si presume che l\u2019erede decida di accettare l\u2019eredit\u00e0 e che comunque non avrebbe potuto compiere se non in qualit\u00e0 di erede<\/strong>.<\/p>\n<h3><strong>Effetti del possesso di un bene del defunto<\/strong><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-797\" src=\"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2020\/05\/liber.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2020\/05\/liber.jpg 200w, https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2020\/05\/liber-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/>Per quanto riguarda l\u2019eventuale possesso di beni ereditari, questo \u00e8 disciplinato dall\u2019art. 485 c.c. Questa norma impone agli eredi che si trovino in possesso di beni ereditari di redigere, entro <strong>tre mesi<\/strong> dall\u2019apertura della successione, un inventario di detti beni.<\/p>\n<p>Trascorso questo termine, il soggetto acquisir\u00e0 la qualifica di erede puro e semplice, in base appunto all\u2019istituto dell\u2019accettazione tacita.<\/p>\n<p>Per possesso, in base all\u2019art. 1140 c.c., si intende <em>\u201cil potere su una cosa che si manifesta in un<\/em><em>\u2019<\/em><em>attivit\u00e0 corrispondente all<\/em><em>\u2019<\/em><em>esercizio della propriet\u00e0 o di altro diritto reale. Si pu\u00f2 possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la\u00a0detenzione della cosa\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Per quanto concerne il possesso dei beni ereditari, invece, si intende quella relazione giuridica e materiale che intercorre tra un soggetto ed un bene appartenente al defunto. Il possesso giuridico \u00e8 quello che si trasferisce in base alle disposizioni di legge mentre quello materiale \u00e8 la relazione fisica che si instaura tra il soggetto ed il bene del defunto posseduto.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sul punto con la sentenza n. 20868\/2005 con la quale sancisce che <em>\u201c<\/em><em>la invocata relazione possessoria, pur se sussistente, non sarebbe di per s<\/em><em>\u00e9 <\/em><em>sufficiente ad integrare una accettazione tacita dell<\/em><em>\u2019<\/em><em>eredit\u00e0, posto che l<\/em><em>\u2019<\/em><em>immissione nel possesso dei beni ereditari pu\u00f2 anche dipendere da un intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati\u201d.<\/em><\/p>\n<p>I giudici di legittimit\u00e0, in altre parole, sostengono che <strong>il mero possesso dei beni ereditari non \u00e8 da solo comportamento tale da configurare un\u2019accettazione tacita dell\u2019eredit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>Per esserci accettazione, \u00e8 necessario, infatti, che tale possesso sia accompagnato da <strong>altri comportamenti univoci che valorizzino siffatta scelta<\/strong>.<\/p>\n<h3><strong>\u00a0<\/strong><strong>Si possiede anche la casa del defunto coniuge?<\/strong><\/h3>\n<p>Alla luce di queste considerazioni \u00e8 interessante analizzare due diverse pronunce che si sono occupate del possesso dei beni ereditari.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Milano, sezione IV civile, con la sentenza 11285\/2016 ha negato che la vedova, insieme ai figli, che ha continuato ad abitare la casa coniugale intestata al marito defunto avesse, con tale comportamento, accettato tacitamente l\u2019eredit\u00e0. Invero, in questo caso specifico, a tutelare la posizione della vedova erede \u00e8 intervenuto l\u2019art. 540 c.c. che stabilisce il <strong>diritto di abitazione<\/strong>, anche quando vi siano altri eredi, a favore del coniuge e dei figli del defunto anche se la propriet\u00e0 dell\u2019immobile era di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>Lo stesso Tribunale di Milano, in sede di sentenza, ha richiamato l\u2019ordinanza n. 1588\/2016 della Corte di Cassazione, sez. civile, in base alla quale si stabilisce che <em>&#8220;il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica<\/em> (art. 540 c.c.)<em> che lo attribuisce indipendentemente dalla qualit\u00e0 di erede, con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege\u201d.<\/em><\/p>\n<h3><strong>Possesso di beni presenti a casa del defunto.<\/strong><\/h3>\n<p>Un&#8217;altra interessante pronuncia proviene direttamente dalla Suprema Corte di Cassazione.<\/p>\n<p>I giudici di legittimit\u00e0, Sezione II Civile, con sentenza n. 22460\/2019 hanno affermato che non \u00e8 possibile presumere, se non vi sono dati certi ed evidenti, che i beni presenti nell\u2019abitazione del defunto appartenessero allo stesso.<\/p>\n<p>Quindi, in base a questo principio, l\u2019eventuale possesso di questi beni da parte degli eredi non costituirebbe accettazione tacita dell\u2019eredit\u00e0: \u00e8 necessario dimostrarne la provenienza in altro modo per poter accertare e far dichiarare l&#8217;accettazione tacita dell&#8217;eredit\u00e0.<\/p>\n\n\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/modulo-di-contatto\/\"><img decoding=\"async\" id=\"reminder\" src=\"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/wp-content\/themes\/mh-magazine\/images\/parerecivispro.png\" width=\"483\" height=\"51\" border=\"0\"><\/a><\/center><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019accettazione tacita di eredit\u00e0 Pu\u00f2 capitare di tenere per s\u00e9 in assoluta buona fede dei cimeli o dei beni appartenuti ad un nostro caro parente defunto. Ma che effetti giuridici si possono venire a creare quando si decide di conservare degli oggetti appartenuti ad un defunto di cui si potrebbe essere eredi? La lettura combinata&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":797,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27,1],"tags":[199,198,181],"class_list":["post-796","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-successioni-e-donazioni","category-senvizi-online","tag-accettazione-tacita","tag-possesso","tag-successione","category-27","category-1","description-off"],"views":1097,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/796","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=796"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/796\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":801,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/796\/revisions\/801"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/wp-json\/wp\/v2\/media\/797"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=796"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=796"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/matradalegale6\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=796"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}