Nullità del contratto di fideiussione sottoscritto da un non vedente

Siamo oggi a trattare di un particolare contratto, il contratto di fideiussione, molto frequente nella prassi quotidiana, soprattutto bancaria, e di una recente sentenza giurisprudenziale mirata a tutelare un soggetto debole come, in questo caso, un non vedente. Vediamo di capirne di più.

La fideiussione è un negozio giuridico (art. 1936 cod. civ.) mediante il quale un soggetto si obbliga personalmente verso un creditore per assicurare l’adempimento di un’obbligazione altrui. Il contratto solitamente è a forma libera e gratuito, anche se la gratuità non è elemento fondamentale né essenziale per la validità del contratto.

Lo scopo pratico del contratto fideiussorio è quello di affiancare al debitore un altro soggetto che possa garantire per l’obbligazione contratta, rafforzando quindi la posizione del creditore. Quest’ultimo, infatti, potrà far valere le proprie pretese sia sul debitore iniziale sia verso il garante.

L’articolo 1941 del cod. civ. sancisce l’impossibilità per il negozio fideiussorio di eccedere quanto dovuto dal debitore.

L’articolo 1944 cod. civ. precisa, al secondo comma, che le parti possono decidere che il creditore richieda la prestazione prima al debitore principale e solo in un momento successivo al fideiussore (Cass. sez. civ. n. 3835/1975).

Recentemente è intervenuta la sentenza n. 29332 del 13.11.2019. della Suprema Corte di Cassazione, con la quale viene precisata la nullità di un contratto di fideiussione sottoscritto da una persona non vedente con l’assistenza di un soggetto direttamente interessato all’atto, per giunta, e in questo caso, per finalità antigiuridiche.

In tale contesto, si è valutata la particolare debolezza del soggetto non vedente e della impossibilità di quest’ultimo di rendersi effettivamente conto del rapporto instaurando ancorché sostenuto nell’atto da soggetto certamente non meritevole della sua, del non vedente, fiducia (art. 1418 c.c. e legge 18/1975).

Il contratto fideiussorio è uno strumento del quale si fa ogni giorno sempre più uso e ve ne sono diverse tipologie.

Tuttavia, data la complessità di tale istituto non sono pochi i casi di nullità o di impugnazione davanti ad un giudice.

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