Effetti del possesso di beni dell’erede

L’accettazione tacita di eredità

Può capitare di tenere per sé in assoluta buona fede dei cimeli o dei beni appartenuti ad un nostro caro parente defunto.

Ma che effetti giuridici si possono venire a creare quando si decide di conservare degli oggetti appartenuti ad un defunto di cui si potrebbe essere eredi?

La lettura combinata degli artt. 460 e 1146 c.c. permette di introdurre un istituto del diritto civile che è l’accettazione tacita dell’eredità. Quest’ultima, disciplinata dall’art. 476 c.c., consiste nel compimento di un atto dal quale si presume che l’erede decida di accettare l’eredità e che comunque non avrebbe potuto compiere se non in qualità di erede.

Effetti del possesso di un bene del defunto

Per quanto riguarda l’eventuale possesso di beni ereditari, questo è disciplinato dall’art. 485 c.c. Questa norma impone agli eredi che si trovino in possesso di beni ereditari di redigere, entro tre mesi dall’apertura della successione, un inventario di detti beni.

Trascorso questo termine, il soggetto acquisirà la qualifica di erede puro e semplice, in base appunto all’istituto dell’accettazione tacita.

Per possesso, in base all’art. 1140 c.c., si intende “il potere su una cosa che si manifesta in unattività corrispondente allesercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.

Per quanto concerne il possesso dei beni ereditari, invece, si intende quella relazione giuridica e materiale che intercorre tra un soggetto ed un bene appartenente al defunto. Il possesso giuridico è quello che si trasferisce in base alle disposizioni di legge mentre quello materiale è la relazione fisica che si instaura tra il soggetto ed il bene del defunto posseduto.

La Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sul punto con la sentenza n. 20868/2005 con la quale sancisce che la invocata relazione possessoria, pur se sussistente, non sarebbe di per sé sufficiente ad integrare una accettazione tacita delleredità, posto che limmissione nel possesso dei beni ereditari può anche dipendere da un intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati”.

I giudici di legittimità, in altre parole, sostengono che il mero possesso dei beni ereditari non è da solo comportamento tale da configurare un’accettazione tacita dell’eredità.

Per esserci accettazione, è necessario, infatti, che tale possesso sia accompagnato da altri comportamenti univoci che valorizzino siffatta scelta.

 Si possiede anche la casa del defunto coniuge?

Alla luce di queste considerazioni è interessante analizzare due diverse pronunce che si sono occupate del possesso dei beni ereditari.

Il Tribunale di Milano, sezione IV civile, con la sentenza 11285/2016 ha negato che la vedova, insieme ai figli, che ha continuato ad abitare la casa coniugale intestata al marito defunto avesse, con tale comportamento, accettato tacitamente l’eredità. Invero, in questo caso specifico, a tutelare la posizione della vedova erede è intervenuto l’art. 540 c.c. che stabilisce il diritto di abitazione, anche quando vi siano altri eredi, a favore del coniuge e dei figli del defunto anche se la proprietà dell’immobile era di quest’ultimo.

Lo stesso Tribunale di Milano, in sede di sentenza, ha richiamato l’ordinanza n. 1588/2016 della Corte di Cassazione, sez. civile, in base alla quale si stabilisce che “il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica (art. 540 c.c.) che lo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege”.

Possesso di beni presenti a casa del defunto.

Un’altra interessante pronuncia proviene direttamente dalla Suprema Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità, Sezione II Civile, con sentenza n. 22460/2019 hanno affermato che non è possibile presumere, se non vi sono dati certi ed evidenti, che i beni presenti nell’abitazione del defunto appartenessero allo stesso.

Quindi, in base a questo principio, l’eventuale possesso di questi beni da parte degli eredi non costituirebbe accettazione tacita dell’eredità: è necessario dimostrarne la provenienza in altro modo per poter accertare e far dichiarare l’accettazione tacita dell’eredità.

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