Poche piantine di marijuana non configurano il reato

 

Nessuna responsabilità se si coltivano fino a tre piantine di marijuana

Tanti sono stati i tentativi di depenalizzare le droghe leggere e più volte sono stati presentati disegni di legge al fine di rendere libera la circolazione delle stesse.
Attualmente in Italia il sistema vieta detta condotta con sanzioni penali ed amministrative di vario tipo (v. D.P.R. 309/1990).
Ebbene, considerato il silenzio legislativo sull’argomento, è la giurisprudenza a muovere sempre più passi da gigante verso la legalizzazione delle droghe leggere, quantomeno per l’uso personale.
Ed infatti, l’unico rimedio esperibile contro la detenzione e l’uso di sostanze droganti di detto tipo, quale su tutte la marijuana, è la scarsa offensività della condotta (per il caso di specie il c.d principio attivo ricavabile).
Colui che, invece, gestisce una vera e propria coltivazione di piantine, con tutto il kit per lo smistamento, in possesso di vario materiale usualmente utilizzato per il confezionamento delle dosi (nella specie, un bilancino di precisione, diverse buste di cellophane di varie dimensioni), con disponibilità di somme di denaro suddivise in banconote di diverso taglio, viola sicuramente quanto disposto dall’art. 73 D.P.R. 309/1990, in quanto tutti gli elementi menzionati concorrono nel palesare che la sostanza è anche destinata alla cessione a terzi e quindi, che la condotta è da qualificarsi offensiva.
Sul punto, però, le ultime novità giurisprudenziali sembrano sempre più aprirsi positivamente verso il c.d. coltivatore per uso personale, ovvero colui che coltiva poche piantine per un utilizzo individuale senza la destinazione allo spaccio.
Ciò significa, in termini concreti, che la condotta del soggetto sarebbe da considerare inoffensiva in ambito penale.
Sul punto, proprio la Corte di Cassazione ha stabilito che “ai fini della punibilità della condotta di coltivazione di piante da sostanze stupefacenti, pur dovendosi considerarla in astratto sempre di rilievo penale in quanto esclusa dall’ambito della detenzione finalizzata all’uso personale sanzionata solo in via amministrativa (art. 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), occorre pur sempre verificarne l’offensività in concreto. A tal riguardo, la condotta deve ritenersi inoffensiva in concreto non solo quando il prodotto finale non abbia alcuna capacità drogante, ossia sia tale da non poter indurre, neppure in maniera trascurabile, la modificazione dell’assetto neuropsichico dell’utilizzatore, ma anche quando sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di diffusione di essa: anche tale condotta sarebbe del tutto inoffensiva dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice (da queste premesse la Corte ha annullato la sentenza di condanna nei confronti degli imputati che risultavano avere coltivato due piantine di canapa indiana, senza, quindi, alcuna prospettiva di utile distribuzione in favore di terzi consumatori)” (Cass. Pen., sez. IV, sent. 5254 del 10 novembre 2015).
Peraltro, con una pronuncia più risalente nel tempo, la Corte ha escluso la punibilità anche nel caso di coltivazione di tre piantine, sentenza n° 22110 del 2 maggio 2013.
Questo, a dimostrazione che nel silenzio legislativo, secondo affermata giurisprudenza il possesso e la coltivazione fino a tre piantine è lecita.
Pertanto, ai fini difensivi, i piccoli coltivatori/consumatori sono tutelati.

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