Parcheggio nel posto del disabile, è violenza privata

Parcheggiare in un posto non autorizzato può avere gravi conseguenze

Trovare una automobile parcheggiata nella zona di sosta del veicolo destinato al disabile, oltre ad un illecito stradale, configura il reato di violenza privata, lo conferma la Cassazione con la sentenza n. 17794 del 7 aprile 2017.
É quanto accaduto proprio a Palermo. La Cassazione conferma la sentenza della Corte di Appello del capoluogo siciliano condannando l’imputata che aveva parcheggiato la propria autovettura nella zona riservata al disabile, persona offesa affetta da gravi patologie, impedendole di utilizzarlo fino alla rimozione dell’autovettura.
Cosa configura detto reato? L’art. 610 c.p. stabilisce che “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.
L’elemento costitutivo di detto delitto consiste nel fare tollerare, patire od omettere una condotta determinata.
La violenza o minaccia deve influire in maniera significativa sulla libertà di movimento o sulla capacità di autodeterminazione del soggetto passivo che lo spinge a subire la condotta del terzo/i.
L’azione delittuosa può anche avere natura “impropria”, ovvero quando si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione.
Pertanto, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
La Cassazione, nel caso di specie, è stata lineare con la predetta sentenza nell’enunciare il principio di diritto secondo cui “quando lo spazio per il parcheggio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo”.
Più difficile è il caso di chi invece posteggia l’autovettura dinanzi ad un’altra ed impedisce l’uscita del conducente della stessa.
Nel caso di specie, ai fini della configurazione del predetto delitto, vi deve essere una condotta insistente del reo nell’impedire l’uscita del veicolo e, principalmente, la volontà dello stesso ad impedire lo spostamento della propria autovettura dietro esplicite richieste da parte della persona offesa.
Ebbene, qualora il comportamento del soggetto sia allora intenzionale (esercitato, ad esempio, tramite rifiuto reiterato a liberare l’uscita) la persona offesa potrà fare valere i propri diritti in sede di giudizio penale.

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