Servizio civile: riscatto a pagamento dal 1° Gennaio 2009

La legge n. 2 del 2009, di conversione del decreto legge n. 185 del 2008, ha ridisegnato in funzione anti-crisi il quadro finanziario strategico nazionale. In questo ambito, importanti novità sono state introdotte con riferimento al servizio civile ed in particolare per quel che riguarda la determinazione dei contributi pensionistici. In pratica i volontari non avranno scelta: se vorranno garantirsi i contributi per la pensione dovranno pagare, di tasca propria, il riscatto a partire dal 1° Gennaio 2009.

scivileLa legge n. 2 del 2009, di conversione del decreto legge n. 185 del 2008, ha ridisegnato in funzione anti-crisi il quadro finanziario strategico nazionale.

In questo ambito, importanti novità sono state introdotte con riferimento al servizio civile ed in particolare per quel che riguarda la determinazione dei contributi pensionistici. In pratica i volontari non avranno scelta: se vorranno garantirsi i contributi per la pensione dovranno pagare, di tasca propria, il riscatto a partire dal 1° Gennaio 2009.

La normativa è contenuta nell’art. 4, comma 2 della legge citata, cui ha fatto seguito un messaggio INPS n. 14174 del 23 Giugno 2009, esplicativo dell’ambito di applicazione, delle modalità e delle condizioni necessarie ai fini del riscatto.

Per meglio comprendere la portata innovativa della norma, occorre prima fare un rapido cenno alla situazione pregressa. Fino al 2005, ovvero fino alla vigenza della leva obbligatoria, veniva riconosciuto a domanda dell’interessato il relativo accredito figurativo, con i limiti e le modalità con le quali veniva riconosciuto il servizio di leva.

La situazione è mutata dal 1° Gennaio 2006 con l’entrata in vigore della nuova disciplina del servizio civile, la quale ha considerato i volontari come iscrivibili alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995, in qualità di collaboratori coordinati e continuativi e con versamento della contribuzione interamente a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile.

La legge n. 2 del 2009 ha modificato tali disposizioni ed ha previsto, per i soggetti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e alle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, nonchè per gli iscritti ai Fondi Sostitutivi ed Esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla Gestione di cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995, che i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 saranno riscattabili, in tutto o in parte, colmando a loro spese la copertura contributiva con condizioni simili a quelle previste per il riscatto della laurea. Ciò sempre che tali soggetti non risultino già coperti da contribuzione in alcuno dei propri regimi di riferimento.

L’INPS, nel messaggio datato 23 giugno 2009 ha precisato che la cessazione dell’obbligo contributivo a carico del Fondo Nazionale del servizio civile fa riferimento ai periodi successivi al 1° gennaio 2009. I volontari avviati al servizio prima di tale data conserveranno il trattamento previdenziale precedente, evitando così mutamenti di status e tutelando l’affidamento fatto dal volontario in merito al trattamento previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del contratto.

Ai fini di determinare le condizioni e le modalità inerenti la determinazione ed il pagamento del riscatto si fa riferimento al messaggio INPS già citato e si tralasciano le (pur opportune) considerazioni sui costi che dovranno essere assunti dai diretti interessati per veder riconosciuti, ai fini pensionistici, i periodi di lavoro regolarmente prestati.

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