{"id":833,"date":"2020-06-20T18:06:15","date_gmt":"2020-06-20T18:06:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/?p=833"},"modified":"2020-07-05T21:10:54","modified_gmt":"2020-07-05T21:10:54","slug":"dominio-e-marchio-poco-diffuso-o-non-rinomato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/2020\/06\/dominio-e-marchio-poco-diffuso-o-non-rinomato\/","title":{"rendered":"Dominio internet e marchio poco diffuso o non rinomato"},"content":{"rendered":"<h3>Considerazioni generali.<\/h3>\n<p>Il <strong>marchio<\/strong> indica un emblema, una denominazione, un qualsiasi segno suscettibile di essere rappresentato graficamente idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un imprenditore rispetto a quelli di un altro.<\/p>\n<p>Il <strong>dominio internet<\/strong> o domain name indica il segno distintivo di un sito web, molto facile da memorizzare, assimilabile al marchio in quanto idoneo a identificare in rete un operatore commerciale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>La disciplina.<\/h3>\n<p>Il nome a dominio trova disciplina nel nostro ordinamento per la prima volta con l\u2019art. 22 del D.lgs. n. 30 del 2005 codice della propriet\u00e0 industriale, il quale ha sancito il divieto di adottare come \u201c<em>nome a dominio un segno uguale o simile all\u2019altrui marchio se, a causa dell\u2019identit\u00e0 o dell\u2019affinit\u00e0 tra l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio \u00e8 adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che pu\u00f2 consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tuttavia, sulla base delle norme vigenti in internet, l\u2019attuale metodo di assegnazione del domain name si fonda sul principio del<strong> first come, first served<\/strong>, per il quale chiunque pu\u00f2 liberamente registrare un domain name purch\u00e8 ne abbia fatto richiesta per primo, a nulla valendo l\u2019eventuale coincidenza del nome con marchi e segni distintivi di terzi rinomati o meno, poich\u00e9 ci\u00f2 che prevale \u00e8 la tempestivit\u00e0 della registrazione. Ci\u00f2 pu\u00f2 comportare la <strong>confondibilit\u00e0 <\/strong>di un marchio registrato dal titolare del domain name con un marchio registrato da un soggetto diverso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>I conflitti tra il dominio internet e il marchio.<\/h3>\n<p>Nei casi di <strong>domain name di marchio rinomato<\/strong>, abbiamo gi\u00e0 parlato in un articolo su <a href=\"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/blog\/2018\/11\/22\/831\/\">questo link<\/a>.<\/p>\n<p>Nei casi di <strong>nome a dominio di marchio poco diffuso e non rinomato<\/strong> qualora il domain name sia identico o simile al marchio altrui occorrono, per inibire l\u2019utilizzo del suddetto nome a dominio, sia identit\u00e0 o somiglianza del marchio con il domain name e identit\u00e0 o affinit\u00e0 dei prodotti o servizi offerti.<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019identit\u00e0 o somiglianza del marchio con il domain name si ha qualora si registri un marchio come MAX s.p.a. mentre il terzo utilizza il nome a dominio max.it;<\/li>\n<li>L\u2019identit\u00e0 o affinit\u00e0 dei prodotti o servizi offerti si ha quando gli stessi, operando negli stessi settori merceologici, generino maggior confusione al pubblico circa la loro effettiva provenienza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In tali ipotesi si applica il principio di specialit\u00e0 della tutela del marchio previsto dal combinato disposto degli artt. 2569 co.1 c.c., e 20 co.1 lett. a),b) c.p.i. in base ai quali chi ha registrato un marchio idoneo a distinguere prodotti e servizi pu\u00f2 farne uso esclusivo per gli stessi, nonch\u00e9 pu\u00f2 vietare a terzi l\u2019uso nell\u2019attivit\u00e0 economica di un segno identico al marchio registrato o di prodotti e servizi identici o affini a quelli del marchio registrato qualora si generi una tale confusione per il pubblico da consistere anche in un rischio di associazione fra i segni.<\/p>\n<p>Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, a supporto di quanto appena riportato, ha statuito che <em>il titolare del marchio previamente registrato non pu\u00f2 vietare di per s\u00e9 l\u2019uso del segno distintivo in qualsiasi forma, quindi anche come domain name, ove non sussista la confondibilit\u00e0 dei prodotti e servizi (Cass. civ. n. 04721\/2020)<\/em>.<\/p>\n<p>Le argomentazioni della Corte si fondano sulla valenza del principio di specialit\u00e0 ex combinato disposto degli artt. 2569co.1 c.c. e 20 co1 lett. a),b) c.p.i. e sulla necessit\u00e0 che per effetto del contestuale uso dei segni, qualora non risulti provata la rinomanza del marchio, si determini un rischio di confusione, per giustificare l\u2019operativit\u00e0 dell\u2019esclusiva del titolare del segno anteriore. Precisamente, per la Corte, il giudizio di identit\u00e0\/confondibilit\u00e0, costituisce lo strumento che consente di accertare la \u201cconfondibilit\u00e0 tra imprese\u201d.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019affinit\u00e0 tra prodotti e servizi, la Corte indica come affini \u201cquei prodotti che per la loro natura, la loro destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno, risultano in maniera rilevante fungibili e pertanto in concorrenza\u201d, e precisa che \u201cl\u2019inclusione di due prodotti nella stessa classe non \u00e8 idonea a provarne l\u2019affinit\u00e0, e viceversa, l\u2019affinit\u00e0 non pu\u00f2 essere esclusa qualora due prodotti siano inclusi in classi diversi\u201d.<\/p>\n\n\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/modulo-di-contatto\/\"><img decoding=\"async\" id=\"reminder\" src=\"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-content\/themes\/mh-magazine\/images\/parerecivispro.png\" width=\"483\" height=\"51\" border=\"0\"><\/a><\/center><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Considerazioni generali. 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