{"id":831,"date":"2018-11-22T15:56:53","date_gmt":"2018-11-22T15:56:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/?p=831"},"modified":"2020-07-05T19:23:36","modified_gmt":"2020-07-05T19:23:36","slug":"831","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/2018\/11\/831\/","title":{"rendered":"Dominio internet: definizione e conflitto con il marchio"},"content":{"rendered":"<h3>Considerazioni preliminari.<\/h3>\n<p>Il settore commerciale, con l\u2019avvento di internet, ha subito un profondo cambiamento.<\/p>\n<p>Si pensi, per l\u2019appunto, al marchio, da sempre inteso quale segno distintivo idoneo a rendere riconoscibile un soggetto o un prodotto e a distinguerlo dagli altri, la cui disciplina \u00e8 stata estesa anche ai domini internet.<\/p>\n<p>Per avere un dominio internet \u00e8 necessario registrare un nome a dominio detto anche domain name o host name.<\/p>\n<p>Il nome a dominio \u00e8 il nome di un sito web,\u00a0 l\u2019indirizzo di un sito in formato alfabetico composto da un prefisso o protocollo e un suffisso ( es. www.max.com ), molto facile da ricordare.<\/p>\n<p>Il nome a dominio:<\/p>\n<ul>\n<li>deve essere registrato mediante l\u2019acquisto presso un sito internet predisposto alla vendita dietro versamento di una quota annuale;<\/li>\n<li>deve essere unico nel senso che non si pu\u00f2 registrare un dominio uguale ad un altro preesistente, infatti, il sito internet tenuto alla vendita deve garantire che il segno non sia stato gi\u00e0 scelto da altri nel rispetto del carattere dell\u2019unicit\u00e0;<\/li>\n<li>deve essere collegato ad un servizio di hosting, al fine di consentire al titolare di creare la propria pagina web.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Dominio internet e marchio.<\/h3>\n<p>Il dominio internet \u00e8 assimilabile al marchio sotto diversi aspetti.<\/p>\n<p>Per prima cosa, poich\u00e9 molto facile da ricordare, \u00e8 assimilabile al marchio in quanto idoneo ad identificare in rete un operatore commerciale e consente al navigatore di internet di distinguere i prodotti e servizi di un imprenditore rispetto a quelli di un altro.<\/p>\n<p>Inoltre, il nome a dominio \u00e8 assimilabile al marchio anche per quanto ne riguarda la sua tutela.<\/p>\n<p>Il titolare di un nome a dominio registrato per prima non pu\u00f2 subirne la sottrazione da parte di terzi, e ove ci\u00f2 dovesse accadere, il titolare pu\u00f2 agire in giudizio contro il soggetto che ha operato la sottrazione registrando un dominio uguale, sia per ottenere la rimozione del nuovo dominio sia per il risarcimento del danno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>La legge.<\/h3>\n<p>Il nome a dominio trova disciplina nel nostro ordinamento per la prima volta con l\u2019art. 22 del D.lgs. n. 30 del 2005 codice della propriet\u00e0 industriale, il quale ha sancito il divieto di adottare come \u201c<em>nome a dominio un segno uguale o simile all\u2019altrui marchio se, a causa dell\u2019identit\u00e0 o dell\u2019affinit\u00e0 tra l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio \u00e8 adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che pu\u00f2 consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Chi tardi arriva male alloggia? Parrebbe di s\u00ec.<\/h3>\n<p>Tuttavia, sulla base delle norme vigenti in internet, l\u2019attuale metodo di assegnazione del domain name si fonda sul principio del<strong> first come, first served<\/strong>, per il quale chiunque pu\u00f2 liberamente registrare un domain name purch\u00e8 ne abbia fatto richiesta per primo, a nulla valendo l\u2019eventuale coincidenza del nome con marchi e segni distintivi di terzi rinomati o meno, poich\u00e9 ci\u00f2 che prevale \u00e8 la tempestivit\u00e0 della registrazione. Ci\u00f2 pu\u00f2 comportare la <strong>confondibilit\u00e0 <\/strong>di un marchio registrato dal titolare del domain name con un marchio registrato da un soggetto diverso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Rimedi del marchio rinomato.<\/h3>\n<p>In tema di assimilazione tra marchio rinomato e dominio, la Suprema Corte di Cassazione in una recente importante sentenza ha stabilito che <em>\u201cil domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio, sfruttando la notoriet\u00e0 del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio\u201d (Cass. civ. sez. I, n. 4721 del 2020)<\/em>.<\/p>\n<p>Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato pu\u00f2 legittimamente utilizzarlo sul proprio sito o come nome di dominio e pu\u00f2, dunque, richiederne la sottrazione all\u2019illecito detentore e l\u2019attribuzione alla propria disponibilit\u00e0 e di goderne indisturbatamente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/modulo-di-contatto\/\"><img decoding=\"async\" id=\"reminder\" src=\"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-content\/themes\/mh-magazine\/images\/parerecivispro.png\" width=\"483\" height=\"51\" border=\"0\"><\/a><\/center><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Considerazioni preliminari. Il settore commerciale, con l\u2019avvento di internet, ha subito un profondo cambiamento. 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