{"id":641,"date":"2017-03-28T16:26:47","date_gmt":"2017-03-28T16:26:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/?p=641"},"modified":"2017-03-31T16:53:46","modified_gmt":"2017-03-31T16:53:46","slug":"diffamazione-a-mezzo-facebook-come-difendersi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/2017\/03\/diffamazione-a-mezzo-facebook-come-difendersi\/","title":{"rendered":"Diffamazione a mezzo Facebook, ecco come difendersi"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2017\/03\/insulti.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-642\" src=\"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2017\/03\/insulti-300x125.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"125\" srcset=\"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2017\/03\/insulti-300x125.jpg 300w, https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2017\/03\/insulti.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>L\u2019art. 595, comma 3, del c.p. recita testualmente \u201c<em>se l\u2019offesa \u00e8 recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u00e0, ovvero in atto pubblico, la pena \u00e8 della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516<\/em>\u201d.<br \/>\nEbbene, a seguito dell\u2019utilizzo sempre pi\u00f9 frequente dei social network ed, in particolare, di Facebook, la giurisprudenza pi\u00f9 volte si \u00e8 dovuta soffermare sul contenuto e tenore dei messaggi o commenti che ogni giorno vengono pubblicati.<br \/>\nNon tutti sanno, per\u00f2, che la pubblicazione di una frase o un commento offensivo contro qualcuno pu\u00f2 inevitabilmente comportare la perseguibilit\u00e0 per il reato di diffamazione.<br \/>\nSul punto, la giurisprudenza di legittimit\u00e0 ritiene che, inserendo una frase su Facebook, la stessa inevitabilmente raggiunge un numero consistente di persone le quali \u201c<em>si avvalgono dei social network proprio allo scopo di instaurare e coltivare relazioni interpersonali allargate ad un gruppo di frequentatori non determinato<\/em>\u201d.<br \/>\nEd infatti, la divulgazione tramite il social network aggrava la capacit\u00e0 diffusiva del messaggio lesivo nei confronti della reputazione della persona offesa poich\u00e9, collegandosi quotidianamente molti utenti, si permette agli stessi l\u2019accesso alle bacheche delle altre persone rendendo agibile, quindi, la conoscenza di tutti i contenuti, frasi, commenti pubblicati da terzi.<br \/>\nFigurarsi se poi l\u2019insulto risulta palesemente privo di motivazione.<br \/>\nIn detto caso, il rischio di subire una condanna in giudizio per diffamazione aggravata ai sensi dell\u2019art. 595, comma 3, c.p. \u00e8 molto elevato.<br \/>\nCosa allora si pu\u00f2 fare per evitare la punibilit\u00e0?<br \/>\nL\u2019unico <em>escamotage<\/em> degno di attenzione \u00e8 l\u2019esercizio del diritto di critica, previsto costituzionalmente all\u2019art. 21, richiamato dal codice penale all\u2019art. 51 ed oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza e della dottrina.<br \/>\nEd infatti, per evitare la punibilit\u00e0 ai sensi del richiamato articolo penale \u00e8 necessario che la frase sia sempre volta al fine di criticare la condotta di una determinata persona senza mai trascendere in una mera aggressione gratuita.<br \/>\nSulla base di questi presupposti, l\u2019esercizio del diritto di critica, costituzionalmente garantito quale libera manifestazione del pensiero, pu\u00f2 concernere l\u2019utilizzo di frasi di disapprovazione e di biasimo, anche con toni aspri e taglienti, in quanto non vi sono dei limiti nell\u2019esercizio di detto diritto se non quelli stabiliti dal legislatore.<br \/>\nPeraltro, ai fini del riconoscimento di detta esimente, l\u2019espressione ingiuriosa, calata nel tipo di contesto in cui viene proferita e proporzionata alla dinamica dei fatti accaduti verrebbe positivamente valutata dal giudice e ritenuta conforme al diritto.<br \/>\nLa stessa giurisprudenza di legittimit\u00e0 pacificamente afferma che \u201c<em>in tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta &#8211; e cio\u00e8 strettamente funzionale alla finalit\u00e0 di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell&#8217;altrui reputazione &#8211; e non pu\u00f2 ritenersi superato per il solo fatto dell&#8217;utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno per\u00f2 anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato<\/em>\u201d (Cass. Pen. Sez. V, sent. n\u00b0 37397 del 24 giugno 2016).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\n\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/modulo-di-contatto\/\"><img decoding=\"async\" id=\"reminder\" src=\"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-content\/themes\/mh-magazine\/images\/parerecivispro.png\" width=\"483\" height=\"51\" border=\"0\"><\/a><\/center><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019art. 595, comma 3, del c.p. recita testualmente \u201cse l\u2019offesa \u00e8 recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u00e0, ovvero in atto pubblico, la pena \u00e8 della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516\u201d. 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