{"id":421,"date":"2013-02-01T17:53:44","date_gmt":"2013-02-01T17:53:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/?p=421"},"modified":"2018-03-31T23:57:01","modified_gmt":"2018-03-31T23:57:01","slug":"distaccarsi-dal-riscaldamento-centralizzato-nel-2013","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/2013\/02\/distaccarsi-dal-riscaldamento-centralizzato-nel-2013\/","title":{"rendered":"Distaccarsi dal riscaldamento centralizzato nel 2013"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-271\" src=\"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2012\/12\/canna-fumaria.jpg\" alt=\"canna fumaria\" width=\"250\" height=\"280\" \/>In tema di riscaldamento,\u00a0 si era affermato l&#8217;orientamento giurisprudenziale per il quale si stabiliva che il singolo condomino, che volesse staccarsi dall&#8217;impianto centralizzato, potesse operare soltanto con l&#8217;autorizzazione dell&#8217;assemblea condominiale: una pesante zavorra per il condomino che intendesse riscaldarsi utilizzando materie prime pi\u00f9 economiche e agli orari preferiti ma, dall&#8217;altra parte, una garanzia per gli altri condomini sostenitori dei vantaggi dell&#8217;impianto centrallizato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha per\u00f2 tagliato un po&#8217; le gambe alle velleit\u00e0 di questi ultimi con una sentenza (sent n. 19893 del 29\/9\/2011,\u00a0 conf. tra le altre dalla sent. n. 5331\/2012 che riprendono la sent. n. 5974\/2004) che ha riformato il precedente e prevalente orientamento negando che l&#8217;autorizzazione dell&#8217;organo assembleare condominiale fosse necessaria. In breve,\u00a0 \u00e8 stato riconosciuto il buon diritto di ogni singolo condomino di non servirsi di un bene di propriet\u00e0 comune tra tutti i condomini e risparmiare su alcune spese relative all&#8217;utilizzo quotidiano del medesimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il condomino distaccato \u00e8 tenuto alle spese di manutenzione della caldaia, giacch\u00e9 questi ne rimane proprietario, cos\u00ec come tutti gli altri condomini (art. 1117 c.c.) e, dunque, onerato della conservazione della cosa comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte, d&#8217;altro canto, tutela gli altri condomini escludendo il diritto al distacco nel caso in cui questo si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di riscaldamento di cui continuano a godere gli altri condomini o di un elevato aumento dei costi per questi ultimi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;orientamento descritto ha goduto, infine, dell&#8217;<em>imprimatur<\/em> definitivo del legislatore, il quale con la l. 220\/2012, \u201cModifica alla disciplina del condominio negli edifici&#8221;, ha statuito che chi desidera distaccarsi dall&#8217;impianto centralizzato potr\u00e0 farlo senza il benestare dell&#8217;assemblea, se questo non crei \u201cpregiudizi agli altri appartamenti\u201d e purch\u00e9 l\u2019utente continui \u201ca pagare la manutenzione straordinaria\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Quid iuris<\/em> se nel frattempo l&#8217;impianto di riscaldamento \u00e8 stato sostituito o comunque modificato in maniera tale da rendere inefficiente il sistema per il condomino distaccato che volesse riallacciarsi? L&#8217;interpretazione della novella, destinata ad entrare in vigore il 18 Giugno 2013, certamente non ricomporr\u00e0 la questione giurisprudenziale che, ad oggi, \u00e8 controversa ed irrisolta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, io ritengo che, in primis, il condomino distaccato possa e debba prendere parte alla discussione e alla votazione in assemblea circa il destino della caldaia; <em>in secundis<\/em>, un condomino che non goda nemmeno della mera predisposizione del proprio appartamento al riscaldamento centralizzato o non possa godere concretamente di un apparato che sia destinato a riscaldare idoneamente i propri locali, nell&#8217;ipotesi di un futuro riallaccio, non esercita la propria signoria sul bene comune e, pertanto, non pu\u00f2 essere chiamato a pagare spese ne per i lavori di sostituzione della caldaia, ne di modifica, ne di manutenzione ordinaria o straordinaria della medesima: come fosse espropriato del bene originariamente comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rimaniamo in attesa, che gi\u00e0 sappiamo non sar\u00e0 breve, di un pi\u00f9 autorevole e consolidato orientamento della Corte di Cassazione.<\/p>\n\n\n<p><center><a href=\"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/modulo-di-contatto\/\"><img decoding=\"async\" id=\"reminder\" src=\"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-content\/themes\/mh-magazine\/images\/parerecivispro.png\" width=\"483\" height=\"51\" border=\"0\"><\/a><\/center><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il tema del distacco dal riscaldamento centralizzato \u00e8 il stato il tema &#8220;caldo&#8221; del 2012 e, come ciliegina sulla torta, \u00e8 stato incluso tra i temi affrontati nella riforma che entrer\u00e0 in vigore il 18 Giugno 2013. Cerchiamo di capire cosa \u00e8 cambiato e come il singolo condomino pu\u00f2 approcciarsi agli eventuali problemi che ne conseguono.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":271,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,23],"tags":[66,158],"class_list":["post-421","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-senvizi-online","category-in-condominio","tag-condominio","tag-riscaldamento-condominiale","category-1","category-23","description-off"],"views":5477,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/421","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=421"}],"version-history":[{"count":38,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/421\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":432,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/421\/revisions\/432"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-json\/wp\/v2\/media\/271"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/arealegale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}