{"id":736,"date":"2015-09-04T11:24:06","date_gmt":"2015-09-04T09:24:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/?p=736"},"modified":"2016-08-24T17:42:04","modified_gmt":"2016-08-24T15:42:04","slug":"la-nuova-disciplina-del-part-time","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/la-nuova-disciplina-del-part-time\/","title":{"rendered":"La nuova disciplina del Part Time"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2015\/09\/part-time.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-739 size-thumbnail\" src=\"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2015\/09\/part-time-150x150.jpg\" alt=\"part time\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>Con il D.Lgs. n. 81\/2015, nel ridisegnare le diverse tipologie contrattuali, il legislatore ha introdotto anche una nuova disciplina per il rapporto di lavoro part-time.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Obiettivo della riforma, nel rispetto della legge delega n. 183 del 2014,anche per il part-time, cos\u00ec come per le altre tipologie contrattuali, \u00e8 in primo luogo \u00a0<strong>la semplificazione<\/strong> dell\u2019istituto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0La nuova disciplina appare aver perseguito l\u2019ulteriore scopo del Legislatore, costituito dal rendere il lavoro part-time pi\u00f9 funzionale rispetto alle esigenze organizzative e produttive dell\u2019impresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa in sintesi la disciplina del (nuovo) contratto di lavoro part-time.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2726Nel rapporto di lavoro subordinato, l\u2019assunzione pu\u00f2 avvenire sia a tempo pieno che a tempo parziale; quest\u2019ultimo, stipulato per iscritto ai fini della prova, deve contenere l\u2019indicazione puntuale della durata della prestazione lavorativa, del giorno, della settimana, del mese e dell\u2019anno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2726Quando l\u2019organizzazione del lavoro \u00e8 articolata in turni, l\u2019indicazione dei suddetti elementi pu\u00f2 essere fatta anche attraverso un rinvio ai turni programmati su fasce orarie prestabilite.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2726Il lavoro <strong>supplementare<\/strong> non \u00e8 pi\u00f9 limitato al solo part-time orizzontale: il datore di lavoro ha facolt\u00e0 di richiederlo entro i limiti del normale orario contrattuale anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2726Se la contrattazione collettiva non prevede una disciplina specifica relativa al lavoro supplementare ed alle modalit\u00e0 retributive riferite allo stesso, il datore di lavoro ne pu\u00f2 chiedere lo svolgimento <u>in una misura non superiore al 25% delle ore settimanali concordate<\/u>. Non \u00e8 pi\u00f9 richiesto il consenso del lavoratore interessato il quale, tuttavia, pu\u00f2 sottrarsi alla richiesta per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2726La possibilit\u00e0 di fare svolgere lavoro <strong>straordinario<\/strong> (vale a dire quello oltre la durata del normale orario di lavoro legale o contrattuale) \u00e8 estesa ad ogni forma di rapporto a tempo parziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2726Quanto alle <strong>clausole elastiche<\/strong>, ai sensi della nuova disciplina, le stesse ricomprendono qualsivoglia modifica\/variazione dell\u2019orario di lavoro, ivi comprese, quindi, quelle c.d. in aumento e quelle relative ad una diversa dislocazione rispetto a quanto pattuito nel contratto. In mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, lavoratore e datore di lavoro possono stipulare accordi dinanzi ad un organo di certificazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2726Ancora con riferimento alle <strong>clausole elastiche<\/strong>, sotto il profilo retributivo, in mancanza di una disciplina da parte della contrattazione collettiva, <u>\u00e8 prevista una maggiorazione pari al 15% sulle ore per le quali si \u00e8 verificata la variazione rispetto all\u2019orario concordato<\/u>. Il limite delle ore oggetto di variazione non pu\u00f2 essere superiore al 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Il diritto alla maggiorazione \u00e8 subordinato alla effettiva sussistenza di una variazione di orario, non essendo previsto alcunch\u00e9 per la mera disponibilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2726Alla contrattazione collettiva, anche aziendale, \u00e8 rimessa la possibilit\u00e0 di prevedere tempi ridotti: per il periodo di prova, per il preavviso e per la durata del periodo di comporto. \u00c8 confermato, invece, il principio di proporzionalit\u00e0 della retribuzione rispetto al tempo pieno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2726Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa,<u>non costituisce giustificato motivo di licenziamento<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2726Restano confermate le motivazioni\/ipotesi che consentono di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, con diritto al ripristino della situazione precedente, nel caso in cui le condizioni di salute<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">lo consentano (vale a dire malattia oncologica, terapie salvavita). Sono state aggiunte le gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti. Le predette condizioni devono essere accertate da una struttura sanitaria pubblica; nel caso in cui la malattia riguardi un parente, il lavoratore gode di un diritto di priorit\u00e0, rispetto ad altri dipendenti, ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno ad orarioridotto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2726\u00c8 parzialmente modificata la disciplina relativa al c.d. <strong>diritto di precedenza<\/strong>: il riferimento \u00e8 alle mansionidi pari livello all\u2019interno della categoria legale (e non pi\u00f9 alle stesse oppure equivalenti mansioni). Inoltre,nell\u2019ipotesi si verifichi la necessit\u00e0 di una assunzione a tempo parziale, il datore di lavoro <u>\u00e8 tenuto a far conoscere tale opportunit\u00e0 a tutto il personale in forza a tempo pieno<\/u> che lavora nello stesso ambito comunale e, di conseguenza, a prendere in considerazione le eventuali richiese di trasformazione del rapporto presentate dal personale interessato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2726Il lavoratore o la lavoratrice, per una sola volta, invece di usufruire del congedo parentale (previsto nei casi di cui agli artt. da 32 a 38 del D.Lgs. n. 151\/2001) <strong>ha diritto di chiedere la trasformazione<\/strong>, da tempo pieno a tempo parziale, del proprio rapporto di lavoro in correlazione con il periodo di congedo ancora da usufruire. La riduzione dell\u2019orario non pu\u00f2 essere superiore al 50%. <u>Il datore di lavoro non pu\u00f2 opporsi alla richiesta<\/u> e deve darvi seguito entro quindici giorni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2726Quanto all\u2019apparto sanzionatorio:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">la forma scritta, come innanzi detto, \u00e8 prevista ai fini della prova; \u00e8 ammessa la prova testimoniale;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">la dichiarazione giudiziale della sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo pieno ha effetto dal momento della sentenza;nell\u2019ipotesi in cui vengano svolte prestazioni in esecuzione di clausole flessibili senza rispetto delle condizioni, delle modalit\u00e0 e dei limiti fissati dalla legge o dalla contrattazione collettiva, \u00e8 riconosciuto al lavoratore, oltre alla retribuzione dovuta, il diritto ad un risarcimento del danno.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce delle recenti modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. n. 81\/2015 facciamo una breve e completa disamina sulle novit\u00e0 riguardanti il rapporto di lavoro part time.<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":739,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[191,193,194,190,192],"class_list":["post-736","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rapporti-di-lavoro","tag-clausole-elastiche","tag-clausole-flessibili","tag-d-lgs-812015","tag-part-time","tag-rapporto-di-lavoro-part-time","category-14","description-off"],"views":1914,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/736","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=736"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/736\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":775,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/736\/revisions\/775"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/739"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=736"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=736"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=736"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}