{"id":304,"date":"2013-07-01T12:49:23","date_gmt":"2013-07-01T10:49:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/?p=304"},"modified":"2013-07-01T13:11:43","modified_gmt":"2013-07-01T11:11:43","slug":"il-d-l-762013-decreto-lavoro-tra-incentivi-per-le-assunzioni-e-riforme-dei-contratti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/il-d-l-762013-decreto-lavoro-tra-incentivi-per-le-assunzioni-e-riforme-dei-contratti\/","title":{"rendered":"Il  d.l.76\/2013  \u201cDecreto Lavoro\u201d, tra incentivi per le assunzioni e riforme dei contratti di lavoro"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-305\" alt=\"decreto lavoro\" src=\"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2013\/07\/decreto-lavoro-265x300.jpg\" width=\"265\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2013\/07\/decreto-lavoro-265x300.jpg 265w, https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2013\/07\/decreto-lavoro-905x1024.jpg 905w, https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2013\/07\/decreto-lavoro.jpg 1003w\" sizes=\"(max-width: 265px) 100vw, 265px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A distanza neanche di un anno si apportano nuove modifiche alla disciplina del lavoro gi\u00e0 riformata dalla l.92\/12 (riforma Fornero). Analizziamo brevemente alcuni \u00a0interventi effettuati, riservando per quanto riguarda gli <a href=\"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/?p=325\">incentivi per l&#8217;occupazione<\/a> una trattazione a parte:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;<strong>Limiti per il contratto intermittente o \u201cchiamata\u201d<\/strong>. Questo sar\u00e0 ammesso per ciascun lavoratore per un periodo complessivo non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell\u2019arco di un triennio. In caso di superamento di detto limite il rapporto si trasforma automaticamente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel caso di mancata segnalazione alla Dtl dell\u2019utilizzo del lavoro a chiamata non troveranno applicazione le sanzioni di natura amministrativa nel caso in cui l\u2019azienda abbia rispettato gli adempimenti di carattere contributivo dal quale emerga con chiarezza la volont\u00e0 di non occultare la prestazione lavorativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-Nel\u00a0<strong>contratto a termine<\/strong>: ritornano in auge gli intervalli tra un contratto e l\u2019altro indicati nel 1997 dal c.d. \u201cpacchetto Treu\u201d. Quindi nel caso di contratto a termine fino a 6 mesi l\u2019intervallo scende a 10 giorni, mentre per contratti superiori scende a 20 giorni; \u00a0viene ammessa la possibilit\u00e0 di proroga contratto \u201cacausale\u201d sempre nel limite di durata fissato in 12 mesi. Inoltre le parti sociali possono individuare tramite i contratti collettivi, anche aziendali, casi in cui non si applica la causale\u00a0 senza pi\u00f9 il vincolo del 6% del totale dei contratti degli occupati nell\u2019unit\u00e0 produttiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-Per il\u00a0<strong>co.co.pro<\/strong>\u00a0: vengono imposti gli elementi indicati dal c.1 dell\u2019art. 62 d.lgs.276\/03 come \u201cfondanti\u201d,\u00a0 e non pi\u00f9 ai soli fini probatori, e i compiti non possono essere meramente esecutivi \u201ce\u201d ripetitivi (rispetto al passato devono essere presenti entrambe le caratteristiche per escludere la prestazione di lavoro dal campo dell\u2019oggetto del co.co.pro.). Nel caso di dimissioni, sia il co.co.pro che per l\u2019associato in partecipazione, devono essere convalidate, o tramite dichiarazione in calce alla comunicazione di cessazione o recandosi direttamente alla Dtl o al Centro per l\u2019Impiego per sottoscrivere la convalida. In caso di mancata convalida le dimissioni saranno efficaci dopo 7 giorni dalla richiesta formale del committente o dell\u2019associante. Vanno convalidate solo presso la Dtl le dimissioni dei co.co.co e associati in partecipazione genitori di bambini di et\u00e0 inferiori a 3 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-Per quanto riguarda<b>\u00a0<\/b><strong>l\u2019apprendistato professionalizzante<\/strong>, il decreto impone l\u2019impegno della Conferenza Stato-Regioni nell\u2019adottare entro il 30 settembre delle linee guida volta ad disciplinare il contratto di apprendistato dalle microimprese e dalle Pmi. In questo modo si vuol garantire una disciplina uniforme dell\u2019offerta formativa pubblica su tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-modifiche alla\u00a0<strong>procedura conciliativa obbligatoria<\/strong>\u00a0prevista dalla lelle 92\/12 in tutti quei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle aziende in cui si applica l\u2019art.18. Vengono ora indicati 3 casi in cui non si applica la conciliazione: Licenziamento per superato periodo di comporto della malattia; Licenziamento per cambio di appalto nel caso i lavoratori vengano assunti dall\u2019azienda che subentra nell\u2019appalto in applicazione della clausola sociale; Licenziamento per chiusura cantiere e la fine dei lavori nel settore edile.\u00a0Inoltre \u00e8 previsto che il giudice dovr\u00e0 tener conto, in sede di giudizio, ai fini di prova, nel caso in cui vi sia una mancata partecipazione delle parti in causa alla procedura stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-Per il\u00a0<strong>lavoro accessorio<\/strong>\u00a0viene eliminata la definizione indicata all\u2019art.70 c.1 del d.lgs \u00a0276\/03 \u201cdi natura meramente occasionale\u201d che qualificava questo tipo di contratto. L\u2019unico elemento che caratterizza questa forma di lavoro \u00e8 il limite dei compensi fissato in \u20ac 5.000 annui riferiti alla totalit\u00e0 dei committenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-Viene circoscritto il campo di applicazione delle\u00a0<strong>clausole di riserva<\/strong>\u00a0previste dalla riforma Fornero dove i contratti collettivi attraverso l&#8217;introduzioni di dette clausole potevano derogare al regime della responsabilit\u00e0 solidale senza distinzione tra aspetto retributivo, contributivo e assicurativo. Ora il potere derogatorio di queste clausole viene circoscritto ai soli trattamenti retributivi (esclusi quelli contributivi, previdenziali e assicurativi).\u00a0La responsabilit\u00e0 solidale si applica anche ai lavoratori autonomi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-Inasprimento delle sanzioni penali e amministrative per quanto riguarda il rispetto delle\u00a0<strong>norme sulla sicurezzae salute \u00a0nei luoghi di lavoro<\/strong>\u00a0secondo quanto previsto dal d.lgs.81\/08. Una parte dell\u2019aumento del 9,6% (il 50 %) verr\u00e0 utilizzato per finanziare le iniziative di vigilanza, prevenzione e promozione in materia di sicurezza e salute sul lavoro ad opera delle Dtl. Inoltre\u00a0 viene esteta l\u2019intera applicabilit\u00e0 del T.U. sulla sicurezza nel campo dei contratti di somministrazione<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-La\u00a0<strong>societ\u00e0 srl semplifica<\/strong>\u00a0pu\u00f2 essere costituita da persone fisiche di qualunque et\u00e0. Non vi \u00e8 il vincolo dei 35 anni e gli amministratori possono essere esterni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-Per i<b>\u00a0<\/b><strong>tirocini<\/strong>\u00a0viene prevista la corresponsione dei rimborsi da parte delle amministrazioni pubbliche<\/p>\n<p>-per gli studenti universitari nel caso in cui svolgano\u00a0<strong>tirocini curriculari<\/strong>\u00a0previsti nei piani di studi viene previsto un rimborso spese di 200\u20ac che rappresenta il 50% del rimborso complessivo (l\u2019altro 50% \u00e8 a carico dell\u2019ente ospitante).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Al via le misure previste dal legislatore per incentivare l\u2019occupazione e per riformare alcuni istituti attraverso il Decreto Legge 76 entrato in vigore il 28\/06\/13. Vediamo i campi di applicazione<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":305,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,1],"tags":[58,61,57,60,59,62,63],"class_list":["post-304","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rapporti-di-lavoro","category-senza-categoria","tag-d-l-762013","tag-decreto-fare","tag-decreto-lavoro","tag-decreto-legge","tag-incentivi-al-lavoro","tag-incentivi-alloccupazione","tag-incentivi-per-i-giovani","category-14","category-1","description-off"],"views":3159,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/304","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=304"}],"version-history":[{"count":26,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/304\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":346,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/304\/revisions\/346"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/305"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=304"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=304"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=304"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}