{"id":1155,"date":"2020-04-29T17:01:22","date_gmt":"2020-04-29T15:01:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/?p=1155"},"modified":"2020-04-29T17:21:20","modified_gmt":"2020-04-29T15:21:20","slug":"esonero-contributivo-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/esonero-contributivo-2020\/","title":{"rendered":"Esonero contributivo 2020"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2014\/10\/contributo-inps.jpg\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-683\" src=\"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2014\/10\/contributo-inps-286x300.jpg\" alt=\"\" width=\"286\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2014\/10\/contributo-inps-286x300.jpg 286w, https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2014\/10\/contributo-inps-979x1024.jpg 979w, https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2014\/10\/contributo-inps.jpg 1167w\" sizes=\"(max-width: 286px) 100vw, 286px\" \/><\/a>L\u2019Inps con <a href=\"https:\/\/www.inps.it\/bussola\/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2028-04-2020.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">circolare n.57 in data 28\/04\/2020<\/a> ha indicato le modifiche apportate dalla <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2019\/12\/30\/19G00165\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge n. 160 del 27\/12\/2019<\/a> (legge di Bilancio) all\u2019esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato introdotto dalla <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2017\/12\/29\/17G00222\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">L.205\/2017<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La modifica riguarda l\u2019estensione dei limiti di et\u00e0 dei lavoratori assunti con questa misura. Anche per il biennio 2019-2020 rientrano nell\u2019esonero contribuito le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato fino al compimento dei 35 anni di et\u00e0 (34 e 364 giorni).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inizialmente la Legge di Bilancio del 2018 (<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2017\/12\/29\/17G00222\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">L. n.205\/2017<\/a> ), che ha introdotto questa misura ,aveva previsto per il solo anno 2018 l\u2019agevolazione fruibile per i lavoratori under 35 anni, mentre per il biennio 2019-2020 si considerava come limite i 30 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce della legge di Bilancio 2020 e della circolare Inps n.57 suddetto limite under 30 sar\u00e0 valido solamente nel 2021.<\/p>\n<p><strong>Aziende che possono godere dell\u2019esonero<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Possono godere dell\u2019esonero tutti i datori di lavoro privati (anche del settore agricolo) i quali assumono, a tempo indeterminato, lavoratori con qualifica di operaio, impiegati o quadri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non rientrano nel beneficio dell\u2019esonero i rapporti di lavoro di apprendistato e di lavoro domestico<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per poter accedere al beneficio il datore di lavoro deve rispettare i principi indicati al c.1175 art.1 della <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-12-27&amp;atto.codiceRedazionale=006G0318&amp;elenco30giorni=false\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge 296 del 27\/12\/2006<\/a> :<\/p>\n<p>&#8211; regolarit\u00e0 contributiva;<\/p>\n<p>&#8211; applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;<\/p>\n<p>&#8211; rispetto dei contratti collettivi nazionali (trattamento economico e normativo), regionali o territoriali sottoscritti dalle o.o.s.s. comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre i datori di lavoro non devono aver proceduto nei sei mesi precedenti l\u2019assunzione a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi presso la stessa unit\u00e0 produttiva.<\/p>\n<p><strong>Lavoratori per i quali si pu\u00f2 godere dell\u2019esonero.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I lavoratori devono possedere un\u2019et\u00e0 anagrafica per il 2020 sino a 35 anni \u00a0non compiuti (34 e 364 giorni), non devono essere mai stati assunti, nel corso della loro vita lavorativa, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I periodi di apprendistato o di rapporti di lavoro intermittenti (anche a tempo indeterminato) svolti in precedenza non ostacolo il diritto al riconoscimento dell\u2019esonero contributivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mentre, nel caso di \u00a0precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessato per dimissioni in periodo di prova o mancato superamento della prova, \u00a0l\u2019esonero contributivo per la nuova assunzione non spetta \u00a0in quanto il precedente rapporto di lavoro \u00a0\u00e8 considerato \u201cindeterminato\u201d sin dall\u2019origine (<a href=\"https:\/\/www.inps.it\/bussola\/VisualizzaDoc.aspx?&lt;\/p&gt; &lt;p&gt;sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2040%20del%2002-03-2018.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">circolare Inps 40\/2018<\/a>).<\/p>\n<p><strong>Misura dell\u2019esonero contributivo<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019esonero contributivo \u00e8 <strong><u>pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro<\/u><\/strong> (con esclusioni dei premi Inail) <strong>nel limite massimo di euro 3.000 annuali<\/strong>, valido per <strong>36 mesi<\/strong> dall\u2019assunzione del lavoratore a tempo indeterminato. L\u2019incentivo \u00e8 riparametrato su base mensile (250 euro).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attivit\u00e0 di alternanza scuola\/lavoro o periodo di apprendistato per la qualifica o diploma professionale o il diploma di istruzione secondaria, o periodi di apprendistato di alta formazione, <u>l\u2019esonero \u00e8 elevato al 100% dei contributi previdenziali<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per poter fruire dell\u2019esonero l\u2019assunzione a tempo indeterminato deve avvenire presso lo stesso datore di lavoro entro 6 mesi dall\u2019acquisizione del titolo di studio da parte del giovane.<\/p>\n<p><strong>Requisiti dell\u2019assunzione per godere dell\u2019esonero<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per poter fruire dell\u2019esonero l\u2019assunzione deve rispettare i principi indicati all\u2019art.31 del d.lgs.150\/2015. L\u2019assunzione non deve avvenire in violazione di uno dei seguenti criteri:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Diritto di precedenza <\/strong>alla riassunzione di un lavoratore licenziato o cessato nel caso di rapporto a termine che abbia, entro i 6 mesi dalla cessazione, espresso la volont\u00e0 di esercitare il diritto di precedenza (nel caso di stagionali i mesi si riducono a 3). Queste condizioni sono valide anche nel caso di riassunzione in modalit\u00e0 di somministrazione di un lavoratore licenziato in precedenza o cessato a tempo determinato che ha espresso la volont\u00e0 di esercitare il diritto di precedenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Nel caso in cui presso l\u2019unit\u00e0 produttiva dell\u2019azienda del datore di lavoro (utilizzatore nel caso di somministrazione) vi siano <strong>sospensioni di lavoro<\/strong> dovute a crisi aziendali o a riorganizzazione aziendale, eccezione per quelle assunzioni di lavoratori con un livello e mansione differente rispetto ai lavoratori sospesi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ricordiamo che oltre a queste condizioni inziali, per fruire dell\u2019esonero il datore, <strong>nei 6 mesi successivi l\u2019assunzione <\/strong>con esonero contributivo non deve procedere con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore. Questo comporterebbe, oltre alla revoca dell\u2019esonero, il recupero delle somme del beneficio godute da parte dell\u2019azienda.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>Possibilit\u00e0 di fruire dell\u2019esonero nel caso di assunzione derivante da un obbligo preesistente.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al punto 5 la circolare Inps 57 del 28\/04\/2020 conferma che, essendo la natura dell\u2019esonero contributivo\u00a0 previsto nelle Legge di Bilancio 2018 volta a \u201c<em>promuovere l\u2019occupazione giovane e stabile<\/em>\u201d\u00a0 <u>non si applica il principio indicato all\u2019art. 31 c.1 lettera a) del d.lgs. 150\/2015 che prevede che per fruire degli incentivi contributivi l\u2019assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente stabilito o dalla legge o dalla contrattazione collettiva<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quindi le aziende possono usufruire del beneficio nel caso procedano con assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano svolto all\u2019interno delle stesse rapporti di lavoro a tempo determinato con le medesime mansioni (anche nei casi di diritto di precedenza dovuto a rapporti a termine superiore a 6 mesi). Per poter fruire dell\u2019agevolazione i lavoratore deve possedere il requisito dell\u2019et\u00e0 al momento della trasformazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Medesimo diritto alla fruizione dell\u2019esonero contributivo nel caso in cui il datore sia un acquirente o affittuario del ramo dell\u2019azienda ed entro un anno dal trasferimento aziendale (termine che pu\u00f2 essere pi\u00f9 lungo se previsto dall\u2019accordo collettivo) assuma i lavoratori precedenti, passati alle sue dipendenze, a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>Stessa cosa nel caso di assunzione di soggetti disabili ex. l.68\/99 per far fronte all\u2019obbligo di legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non trova neanche applicazione la regola ex. Art.31 c.1.let.d) del d.lgs.150\/2015 che prevede che gli incentivi non siano dovuti nel caso di assunzioni di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di aziende che presentano rapporti di controllo o collegamento con datori che voglio procedere con l\u2019assunzione.<br \/>\nPer evitare comportamenti elusivi, volti a voler godere nuovamente dell\u2019intero periodo di esonero, il legislatore prevede che per la nuova assunzione \u00e8 <u>riconosciuto l\u2019esonero contributivo per la\u00a0 sola \u201cparte residuale\u201d<\/u> (come da procedura applicata in presenza di due rapporti di lavoro con distinti datori di lavoro privati).<\/p>\n<p><strong>Fruizione dell\u2019esonero in casi particolari di assunzione.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per poter fruire dell\u2019esonero contribuito il rapporto di lavoro deve <strong>essere subordinato a tempo indeterminato<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rientrano nella previsione normativa anche i rapporti di lavoro part-time, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dove vi \u00e8 un vincolo associativo (cooperative L. 124\/2001) ed i rapporti di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato anche nei casi in cui la prestazione nei confronti dell\u2019utilizzatore avvenga a tempo determinato. In questo caso la misura della misura dell\u2019esonero contributivo viene riconosciuta all\u2019azienda utilizzatrice, rispettando i termini di invio delle comunicazioni obbligatorie immediatamente all\u2019instaurazione del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Restano esclusi i rapporti di lavoro in apprendistato, il lavoro intermittente (anche se indeterminato, causa la discontinuit\u00e0 della prestazione)\u00a0 ed il \u00a0lavoro domestico.<\/p>\n<p><strong>Cumulabilit\u00e0 dell\u2019esonero con altre forme di incentivi.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019esonero contributivo triennale \u00e8 compatibile con:<\/p>\n<ul>\n<li>Incentivo assunzione disabili ex. Art. 13 L. 99\/68<\/li>\n<li>Incentivo assunzione percettori di Naspi ex. Art. 10 bis L.92\/212 (20% dell\u2019indennit\u00e0 residuale che sarebbe spettata al lavoratore).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Inps con circolare n.57 in data 28\/04\/2020 ha indicato le modifiche apportate dalla Legge 160 del 27\/12\/2019 (legge di Bilancio) all\u2019esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato introdotto dalla L.205\/2017.<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":305,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25,14],"tags":[94,352,93,351,357,354,356,179,350,355,353],"class_list":["post-1155","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-rapporti-di-lavoro","tag-assunzioni","tag-assunzioni-2020","tag-assunzioni-agevolate","tag-assunzioni-giovani","tag-contributi-previdenziali","tag-d-lgs-150-2015","tag-esonero-contributi","tag-esonero-contributivo","tag-esonero-contributivo-2020","tag-legge-205-2017","tag-legge-di-bilancio","category-25","category-14","description-off"],"views":2149,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1155","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1155"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1155\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1172,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1155\/revisions\/1172"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/305"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1155"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1155"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1155"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}