{"id":105,"date":"2012-10-11T13:15:03","date_gmt":"2012-10-11T11:15:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/?p=105"},"modified":"2014-02-02T13:57:07","modified_gmt":"2014-02-02T12:57:07","slug":"lavoro-a-tempo-determinato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/lavoro-a-tempo-determinato\/","title":{"rendered":"Lavoro a tempo determinato"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-106\" alt=\"lavoro a tempo determinato\" src=\"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2013\/01\/lavoro-a-tempo-determinato.jpg\" width=\"265\" height=\"230\" \/>Il rapporto di lavoro a tempo determinato \u00e8 di derivazione europea e viene disciplinato dal d.lgs 368\/2001.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore legittima l\u2019uso di questa forma di rapporto di lavoro \u00aba fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo\u00bb anche se riferibili all\u2019ordinaria attivit\u00e0 del datore di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 3 del d.lgs 368\/2001 fa espressamente divieto di stipulare contratti a tempo determinato nei seguenti casi:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"1\">\n<li>Per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;<\/li>\n<li>Nelle unit\u00e0 produttive in cui nei 6 mesi precedenti si \u00e8 provveduto ai licenziamenti collettivi (l.223\/1991) o sia operante una riduzione o sospensione dell\u2019orario di lavoro con il trattamento di integrazione salariale;<\/li>\n<li>Le imprese che non abbiano proceduto alla valutazione dei rischi (d.lgs 81\/2008).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">La forma del contratto di lavoro deve essere scritta, indicando le ragioni e soprattutto il termine di scadenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una significativa modifica della disciplina di questo contratto si \u00e8 avuta con la riforma del lavoro l. 92\/2012 (comunemente nota come \u201cFornero\u201d), che ha toccato vari aspetti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Innanzitutto, \u00e8 introdotta la possibilit\u00e0 del c.d. contratto \u201cacausale\u201d , attraverso la quale il datore di lavoro pu\u00f2 esimersi dall\u2019indicare una causa giustificatrice nella stipula del contratto. L\u2019esenzione dell\u2019inserimento della causale ha validit\u00e0 per un singolo contratto con lo stesso lavoratore della durata massima di 12 mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono aumentati i giorni di protrazione (art. 5) dopo la scadenza del termine (che non comporterebbe l\u2019effetto della trasformazione automatica in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) portandoli a 30 giorni nel caso in cui il contratto abbia avuto durata inferiore a sei mesi, e 50 giorni nel caso in cui sia superiore a 6 mesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In entrambi i casi, viene introdotto l\u2019obbligo per il datore di lavoro della comunicazione preventiva, prima della scadenza del contratto, della protrazione al centro per l\u2019impiego. Inoltre il datore di lavoro \u00e8 obbligato a corrispondere una maggiorazione retributiva al lavoratore per ogni giorno di continuazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda la successione dei contratti a tempo determinato, il legislatore ha esteso i termini di pausa tra un contratto e l\u2019altro in rispettivamente 60 e 90 giorni nel caso in cui il precedente contratto abbia avuto durata superiore o inferiore ai 6 mesi. Questi termini sono stati ulteriormente ridotti dal <a href=\"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/?p=304\">D.l. 76\/2013 (decreto lavoro)<\/a>. In particolare la disciplina sui nuovi termini prevede adesso periodi che vanno da<a href=\"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/?p=491\"> 10 a 20 giorni,<\/a> o in alcuni casi \u00e8 previsto l&#8217;azzeramento di questi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sussiste il limite dei 36 mesi della durata massima del rapporto tra datore e lavoratore superato il quale il contratto si considera a tempo indeterminato. C\u2019\u00e8 da aggiungere che nel calcolo di questi mesi, oltre i periodi di proroga e i rinnovi secondo la l. 92\/2012, vanno computati anche i periodi di somministrazione con le medesime mansioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La l. 92\/2012 ha modificato i termini di impugnazione del rapporto di lavoro e sono portati a 120 giorni, in via extragiudiziale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e 180 giorni, in via giudiziale.<br \/>\nUlteriori modifiche alla disciplina del rapporto a tempo determinato sono state apportate dal recente intervento avvenuto col <a href=\"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/?p=304\">Decreto Lavoro (d.l. 76\/2013)<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il rapporto di lavoro a tempo determinato, contratto negli ultimi anni particolarmente diffuso in Italia per via della sua flessibilit\u00e0, \u00e8 stato diverse volte oggetto a modifiche da parte del legislatore. Vediamo quando pu\u00f2 essere applicato, la forma che deve rivestire e il limiti temporali da dover rispettare.<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":106,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12,14],"tags":[],"class_list":["post-105","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-al-lavoro","category-rapporti-di-lavoro","category-12","category-14","description-off"],"views":1875,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=105"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":499,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105\/revisions\/499"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/106"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=105"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=105"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=105"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}