{"id":1027,"date":"2017-11-15T00:32:57","date_gmt":"2017-11-14T23:32:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/?p=1027"},"modified":"2017-11-15T00:32:57","modified_gmt":"2017-11-14T23:32:57","slug":"requisiti-della-contestazione-disciplinare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/requisiti-della-contestazione-disciplinare\/","title":{"rendered":"I requisiti della contestazione disciplinare"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2013\/03\/dimissioni.jpg\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-189\" src=\"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2013\/03\/dimissioni-266x300.jpg\" alt=\"\" width=\"266\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2013\/03\/dimissioni-266x300.jpg 266w, https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2013\/03\/dimissioni.jpg 416w\" sizes=\"(max-width: 266px) 100vw, 266px\" \/><\/a>L\u2019art. 7 della legge 300 del 1970 regolamenta l\u2019esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, rappresentando la fonte primaria di garanzia per il lavoratore nell\u2019esercizio del proprio diritto alla difesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore, se da una parte attribuisce il potere disciplinare al datore di lavoro, come indicato all\u2019art. 2106 c.c., da esercitare nei casi di inosservanza del lavoratore delle norme poste alla base del rapporto di lavoro, dall\u2019altra limita tale potere tramite la previsione di un procedimento attraverso il quale il lavoratore vede tutelato il suo diritto alla difesa costituzionalmente garantito (c.2 Art. 24 Cost.) .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge prevede che per l\u2019esercizio del potere disciplinare il datore di lavoro debba seguire un iter procedurale che consta di diversi fasi: affissione del codice disciplinare, contestazione dei fatti, termine di difesa, giustificazioni del lavoratore, irrogazione della sanzione o accoglimento delle giustificazioni, applicazione della sanzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il c. 2 dell\u2019art.7 prevede che il datore, che intende adottare un provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, debba contestare l\u2019addebito. Questo per consentire al lavoratore di conoscere i fatti addebitati a suo carico e poter esercitare in maniera piena il proprio diritto di difendersi, tramite la presentazione di giustificazioni scritte o attraverso l\u2019audizione, \u00a0garantendogli un giusto contraddittorio.<\/p>\n<p>Le caratteristiche che una contestazione deve possedere sono:<\/p>\n<p><strong><em>SPECIFICITA\u2019<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La contestazione deve fornire gli elementi necessari per individuare il fatto materiale ove si ravvisano le infrazioni disciplinari addebitate al lavoratore. Deve indicare con precisione i fatti contestati. Nel caso di comportamenti omissivi da parte del lavoratore la contestazione deve riportare la regolare condotta che il dipendente avrebbe dovuto porre in essere e che invece ha disatteso. La contestazione deve indicare i fatti circoscritti e non generici (tempo, luogo, fatto), questo per consentire al lavoratore il diritto di difendersi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una contestazione pu\u00f2 considerarsi non conforme nel caso in cui sia formulata in maniera \u201cgenerica\u201d, senza specificare i fatti specifici (per esempio quando si utilizza la formula \u201ccomportamenti negligenti\u201d) o non vengano riportate le frasi pronunciate (quando si utilizza per esempio la formula \u201cfrasi offensive\u201d senza entrare nel merito) o non vengano descritti i comportamenti tenuti.<\/p>\n<p><strong><em>IMMEDIATEZZA:<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019immediatezza va valutata \u00a0\u00a0riferendosi \u00a0al lasso di tempo che intercorre tra l\u2019effettiva \u00a0conoscenza del fatto contestato da parte del datore di lavoro (o nel momento in cui era in grado di venire a conoscenza) e il momento successivo in cui viene contestata la condotta al lavoratore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una contestazione eccessivamente tardiva comporterebbe una difficolt\u00e0 per il lavoratore di poter ricordare i fatti contestati, rendendo difficoltoso l\u2019esercizio del diritto alla difesa (ricordare i fatti, reperire i testimoni, le prove materiali).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019immediatezza, come accennato non \u00e8 un principio rigido, ma un criterio che va contemperato con alcune variabili legate per esempio ai comportamenti complessi da contestare, \u00a0tempi per gli accertamenti della condotta, la complessit\u00e0 dell\u2019organizzazione aziendale. Questi aspetti possono giustificare il tempo trascorso tra l\u2019avvenuta conoscenza del fatto oggetto di contestazione e la formulazione della stessa nei confronti del dipendente. (Cassazione n. 14383 del 14\/07\/2016). Ovviamente questa \u201cragionevole elasticit\u00e0\u201d nel contestare l\u2019infrazione al lavoratore deve tener conto del tempo necessario al datore di lavoro di accertare la condotta del lavoratore e nel contempo l\u2019esercizio del potere datoriale non deve essere troppo dilatato nel tempo \u00a0facendo presumere al lavoratore la convinzione della rinuncia del datore \u00a0esercitare il potere disciplinare.<\/p>\n<p><strong><em>IMMODIFICABILITA\u2019<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo principio risponde al criterio secondo il quale tra i fatti contestati e quelli posto a fondamento del provvedimento disciplinare deve esserci corrispondenza. La coincidenza deve riguardare i c.d. \u201cfatti materiali\u201d, non la loro qualificazione giuridica. \u00a0Se,in sede di giustificazione da parte del lavoratore, sono sorte ulteriori fattispecie a conoscenza del datore di lavoro, \u00a0i nuovi fatti devono essere oggetto di nuova contestazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019immodificabilit\u00e0 non esclude la possibilit\u00e0 che i fatti oggetto di contestazione possano in un secondo momento essere integrati, restando sempre nel perimetro del fatto oggetto di contestazione e sempre che \u00a0l\u2019integrazione avvenga prima che il lavoratore presenti le proprie giustificazioni. (Sentenza della Cassazione n. 17245\/2016 ).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una \u00a0volta esercitato il potere disciplinare il datore di lavoro non pu\u00f2 per i medesimi fatti contestati esercitarlo una seconda volta, salvo la possibilit\u00e0 di tener conto di essi nei due anni successivi ai fini della recidiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Breve disamina sulle caratteristiche che deve possedere una contestazione disciplinare: specificit\u00e0, immediatezza, immutabilit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":705,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16,13],"tags":[288,305,306,296,311,309,307,206,308,310],"class_list":["post-1027","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-documenti-di-lavoro","category-rapporto-di-lavoro-subordinato","tag-art-7","tag-contestazione","tag-contestazione-disciplinare","tag-disciplinare","tag-giurisprudenza","tag-immediatezza","tag-l-30070","tag-legge-30070","tag-specificita","tag-tepestivita","category-16","category-13","description-off"],"views":6172,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1027","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1027"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1027\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1028,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1027\/revisions\/1028"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/705"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1027"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1027"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.civispro.it\/areagiuslavoristica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1027"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}