Posteggiatori abusivi: la linea sottile tra lecito ed illecito

Posteggiatori abusivi: la linea sottile tra lecito ed illecito

Problema sempre più comune nel sud Italia, in progressiva espansione anche al centro ed al nord, è quello dei posteggiatori abusivi e del timore di lasciare il proprio veicolo incustodito tutte le volte in cui non si ottemperi al pagamento di quanto richiesto.
Ed infatti, non vi è ormai luogo dove poter parcheggiare la macchina senza essere inseguiti, fermati, “importunati” dai soggetti in questione, ad ogni ora del giorno.
Gli stessi, con mere richieste “me lo offri un caffe?”, “buongiorno, qui ci sto io” e varie ed eventuali di natura intimidatoria e con fare mafioso, fanno sempre più intendere che se non vengono pagati vi è l’elevato rischio di non trovare il proprio veicolo o trovarlo danneggiato per vendetta.
Perché allora le autorità non fanno niente? Ad intervenire dovrebbero essere i c.d. vigili urbani (o meglio noti come polizia municipale) che dovrebbero distoglierli da detta attività, anche se, in realtà, non possono fare molto.
Sul punto, infatti, l’unica sanzione prevista è di natura amministrativa, all’art. 7, comma 15 bis del Codice della Strada, che recita testualmente “salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 772 (2) a euro 3.104 (2). Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.
Sanzione che, seppur introdotta nel 2003, non ha assolutamente comportato nel quotidiano alcun cambiamento se non quello di peggiorare la situazione.
Ed infatti, tranne in alcune città in cui ultimamente i Sindaci si sono fatti promotori della lotta al “parcheggiatore abusivo” (v. Bari), dal 2003 ad oggi il fenomeno è potenzialmente aumentato tanto da essere trasmigrato anche al nord ed al centro.
Pertanto, allo stato dei fatti, a parte qualche multa, l’autorità procedente si disinteressa del problema poiché al livello penale nessuna norma può punire condotte del genere.
Ed invero, sebbene l’art. 7 C.d.S. si apra con la clausola di salvaguardia “salvo che il fatto costituisca reato”, la possibilità di intraprendere una azione penale contro il parcheggiatore nel caso in cui la sua condotta possa trascendere nell’alea dell’intimidazione o della minaccia è praticamente impossibile.

La condotta si dovrebbe, infatti, inquadrare nell’ambito del tentativo di estorsione, situazione difficilmente provabile senza alcun testimone e senza conoscere le generalità del parcheggiatore. Pertanto, al 99% dei casi non si aprirebbe il giudizio e ancora più difficilmente si arriverebbe ad una condanna certa.
L’unica azione, allora, possibile, tranne nel caso in cui la tentata estorsione venga colta in flagranza dalla Polizia, è attendere un provvedimento sanzionatorio penale da parte del legislatore.
Proprio negli ultimi tempi (gennaio 2017) al Governo si è parlato di emanare un decreto che preveda proprio una norma anti abusivi, inquadrando finalmente anche nell’area penale detta condotta.
A distanza di qualche mese, tuttavia, ancora non si sa alcun esito.
Quanto allora bisognerà aspettare per impedire che detta attività possa liberamente essere esercitata e rimanere impunita?
Attendiamo fiduciosi.

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