Responsabilità stradale come evitarla?

La legge n. 41 del 2016 ha introdotto nel nostro codice penale i nuovi profili della responsabilità stradale, stabilendo, in particolar modo, agli art. 589 bis e 590 bis c.p. il caso dell’omicidio derivante da responsabilità stradale e lesioni derivanti da incidente stradale.

Il legislatore, con detta novella legislativa, ha voluto discernere dal 589 e 590 c.p una condotta fino a quel momento ricercata dalla giurisprudenza nell’alveo dei predetti articoli e differenziare l’ambito di colpa derivante dal sinistro stradale causante morte o lesioni.

Pertanto, oltre a prevedere un aumento di pena rispetto all’omicidio colposo e lesioni colpose, in questi articoli è stata data una definizione codicistica che da troppo tempo la magistratura aspettava.

Orbene, al fine di delineare la predetta responsabilità, ecco un piccolo vademecum per il conducente di un veicolo.

Innanzitutto, il predetto soggette deve sempre adottare la massima prudenza sia in strada urbana che extraurbana, applicando i limiti di velocità consentiti e non assumendo alcool o sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida (in detto caso dalla lettura dei predetti nuovi articoli la pena aumenta).

Peraltro, la prudenza è ulteriormente necessaria in quanto l’onere della prova, ovvero dimostrare l’esclusione della colpa, è proprio a carico del conducente.

Pertanto, nel caso in cui il soggetto investe un pedone, si fa riferimento ad una serie di elementi che vanno a delineare il profilo della colpa derivante da sinistro: la velocità di transito del mezzo che deve essere adattata “avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” (art. 141 cds) e nei tratti scarsamente illuminati ed a visibilità limitata; se la strada è urbana o extraurbana; se vi è attraversamento nelle strisce pedonali o no; se l’evento poteva essere prevedibile o no.

Orbene, il conducente, nel caso di investimento di pedone dal quale possa derivare la morte o le lesioni, dovrà dimostrare sicuramente la corretta osservanza degli elementi menzionati ed, in particolare, se l’evento risultava essere assolutamente imprevedibile poiché derivante dalla totale imprudenza del pedone.

In altre parole, ciò che l’eventuale imputato dovrà dimostrare in giudizio è, quindi, la diligenza della sua condotta e l’assenza del nesso eziologico, ossia che con qualsiasi altra manovra l’imputato non avrebbe potuto evitare l’evento a causa della sola responsabilità del soggetto investito.

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