Lo smarrimento o la perdita del bagaglio aereo

Un’interessante ed attuale questione giuridica è quella inerente il risarcimento del danno dovuto da una compagnia aerea in seguito allo smarrimento di un bagaglio e, più ampliamente, il dibattito sorto in giurisprudenza circa la risarcibilità del danno c.d. da “vacanza rovinata” e la sua quantificazione.

aereoUn’interessante ed attuale questione giuridica è quella inerente il risarcimento del danno dovuto da una compagnia aerea in seguito allo smarrimento di un bagaglio e, più ampliamente, il dibattito sorto in giurisprudenza circa la risarcibilità del danno c.d. da “vacanza rovinata” e la sua quantificazione.

La fonte normativa che regola la quantificazione del risarcimento del danno dovuto allo smarrimento di un bagaglio da parte di vettori aerei si rinviene nell’art. 22 della Convenzione internazionale di Montreal per l’unificazione delle regole relative al trasporto aereo internazionale, nonché l’art. 1 reg. 13/05/2002 n. 889 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97: tali fonti stabiliscono, in modo pressocchè identico, che il vettore aereo è responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale). In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso.

Trattandosi di fonti immediatamente applicabili nel nostro ordinamento giuridico, la richiesta di risarcimento per danno patrimoniale, avanzata nei confronti della compagnia aerea resasi responsabile dello smarrimento di tali bagagli, si potrebbe attenere semplicemente al profilo fino ad ora considerato e, dunque, quantificare in una somma che arrivi fino ai 1230 euro per bagaglio (l’equivalente di 1000 DSP).

Tuttavia, esistono emergenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali favorevoli al riconoscimento, in favore del passeggero, di nuovi profili di danno risarcibile (tra questi il c.d. danno da “Vacanza Rovinata”) e di diverse modalità di quantificazione del danno occorso.

Effettivamente, la ricerca effettuata ha evidenziato una differenza di orientamenti tra quanti, organi giurisdizionali, si attengono rigidamente ai limiti previsti dalla normativa internazionale e quanti sono aperti al riconoscimento di un danno in misura maggiore e di differente natura rispetto a quello di cui si tratta nelle citate fonti normative convenzionali.

Di fatto, è sempre opportuno vagliare il caso nella sua declinazione concreta al fine di proporre un’azione giudiziale idonea ad ottenere un integrale risarcimento del danno patito.

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