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La questione delle “pause” tra due contratti a termine

lavoro a tempo determinatoIl contratto a termine è un rapporto di lavoro caratterizzato dalla determinazione ad origine della sua durata. Alla scadenza del termine, predeterminato sin dall’inizio, il contratto si estingue.
La disciplina, contenuta nel d.lgs. 368/2001, è molto articolata, proprio in virtù delle norme  da applicare alla fattispecie di rapporto nei vari aspetti (durata massima, regimi di proroga, forma scritta, specifiche ragioni nell’utilizzo, contratto acausale, divieti, limiti quantitativi etc…) e alle sanzioni in cui può incorrere il datore di lavoro nel caso non venga rispettata la legge (prima tra tutte la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato).
In questo articolo analizzeremo l’aspetto attinente all’intervallo temporale tra due contratti.

Il Decreto lavoro ( d.l.76/2013)  ha apportato sostanziali modifiche all’intervallo temporale minimo che deve trascorrere tra la stipulazione di un contratto a termine ed un altro. Già un anno prima era intervenuto il legislatore per riformare questa disciplina (l.92/2012 c.d. “Riforma Fornero”) riducendo rispetto al passato il periodo temporale indicato dalla legge. 

Il nuovo intervento ha ridotto ulteriormente i suddetti termini, in alcuni casi e azzerandoli addirittura.
Vediamo la disciplina oggi come appare:

La riassunzione con contratto a termine  del lavoratore è consentita a condizione che tra la fine del precedente contratto e l’inizio del nuovo vi siano questi intervalli minimi:
20 gg (invece di 90 come in precedenza) se il contratto scaduto aveva una durata superiore a 6 mesi;
10 gg (invece di 60 come in precedenza) se il contratto scaduto aveva una durata pari o inferiore a 6 mesi;

Inoltre gli accordi collettivi stipulati dal 28 giugno 2013 possono adesso prevedere una riduzione o un azzeramento degli intervalli ( di 10 e 20 gg) nelle ipotesi definite dagli stessi, applicabili a tutti i soggetti rientrati nel campo di applicazione degli accordi. La contrattazione può prevedere anche intervalli maggiori, in questo caso però gli effetti si producono solo nei confronti delle parti stipulanti.