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L. 407/90, una certezza di risparmio per le imprese

l407-90In tempi come questi in cui i datori,  per far fronte ai costi d’impresa e alla crisi perdurante, cercano di risparmiare sui costi del lavoro attraverso le varie agevolazioni presenti nel nostro ordinamento, l’agevolazione contributiva prevista all’art.8  c.9 della L.407/90 rappresenta uno degli strumenti più efficaci per incentivare le assunzioni.

Per poter usufruire di questa misura bisogna essere in possesso di alcuni requisiti.

In particolare il lavoratore deve:

-risultare disoccupato da almeno 24 mesi;

-risultare in CIG da almeno 24 mesi;

-risulti sospeso dal lavoro da almeno 24 mesi;

Il datore, alla luce anche delle modifiche apportate dalla L.92/2012 deve possedere i seguenti requisiti:

– assumere il lavoratore con contratto a tempo indeterminato (sia  part time che full time);

-non abbia effettuato negli ultimi 6 mesi licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza della propria azienda. I licenziamenti che non permettono di godere dell’agevolazione contributiva sono quelli per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale. Invece l’agevolazione è ammessa nel caso in cui vi siano stati licenziamenti per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova;

In termini di quantificazione,  l’azienda usufruisce delle seguenti agevolazioni per 36 mesi:

– 50% di riduzione dei contributi a carico ditta e del premio Inail

– 100% di esenzione dei contributi carico ditta e premio Inail per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per tutte le imprese artigiane

– 50% di riduzione dei contributi a cario ditta e del premio Inail per i datori operanti nel Mezzogiorno che non rivestono la natura di impresa (enti pubblici economici, liberi professionisti, consorzi di imprese).

Fermo resta,  in tutti i casi, il versamento dei contributi a carico lavoratore.

Ricordiamo che lo status di disoccupazione (di 24 mesi) di un soggetto “molto svantaggiato” di matrice europea, deve essere comprovato da apposita certificazione rilasciata dai Centri per l’Impiego.
Inoltre si ricorda che l’assunzione in regime di L.407/90 non deve essere effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati o sospesi. In questo caso bisognerà attendere il decorso dei 6 mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti per poter procedere a nuove assunzioni e godere dell’agevolazione.