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Infortunio in itinere

initinereSi parla di infortunio “in itinere” in quei casi in cui i lavoratori incorrono nell’infortunio non sul luogo di lavoro, bensì durante il c.d. “normale percorso”  dal luogo di lavoro a quello dell’abitazione, o tra due sedi di lavoro o nel caso di spostamenti per la consumazione abituale dei pasti nel caso in cui manchi il servizio mensa aziendale.

Il percorso  normale può in alcuni casi e in presenza di determinate circostanze subire delle deviazioni le quali per avere copertura assicurativa devono ritenersi necessarie, cioè devono essere sorrette da causa di forza maggiore, esigenze essenziali ed improrogabili o adempimenti di obblighi penalmente rilevanti.

La copertura Inail è prevista anche nel caso in cui il lavoratore utilizzi un mezzo di trasporto privato. L’ utilizzo di questo, secondo la legge, deve essere “necessario”, cioè nel caso in cui manchino mezzi pubblici o questi esistano ma non consentano di poter essere presenti sul luogo di lavoro o diano vita a disagi eccessivi in relazione alle esigenze di vita familiare.

Nel campo dell’infortunio in itinere vi è la presenza di una giurisprudenza corposa che di volta in volta tenta di delineare il campo di applicazione dello stesso, il quale non si mostra circoscritto, ma viene esplicato in base ai casi concreti che si presentano.