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Credito d’imposta per le imprese con il d.l. 91/2014

competivitiàIl d.l. 91/2014 (c.d. decreto competività), tra le varie misure volte al rilancio e sviluppo delle imprese, introduce un credito di imposta  per quelle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali dell’azienda.
Questi investimenti, effettuati dalle aziende tra il 25 giugno 2014 (entrata in vigore del decreto) e il 30 giugno 2015, devono avere ad oggetto macchinari ed apparecchiature come indicati dall’art. 18 del suddetto decreto.

Il credito di imposta si traduce in un bonus del 15% delle spese sostenute “in eccedenza” rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 periodi precedenti di imposta. Dal suddetto calcolo vi è data la possibilità di escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Per semplificare  ipotizziamo di dover calcolare nel 2015 la misura del bonus sugli investimenti effettuati, in questo caso dobbiamo prendere in considerazione i 5 periodi di imposta precedenti a questo, cioè quelli che vanno dal 2010 al 2014.

Nel calcolo della media abbiamo la possibilità di escludere il periodo di imposta con gli investimenti più alti, in questo caso se lo effettuiamo i periodi si dividono per “4”; fatta la media il credito di imposta pari al 15% spetterà sulla differenza tra quanto speso nel 2015 e il risultato della media sopra indicata.

Nel caso in cui siamo di fronte ad una azienda con meno di 5 anni la media va calcolata in tutti i periodi di imposta (con la possibilità sempre di togliere il periodo con il valore più alto.

Il credito di imposta va portato in compensazione tramite modello F24, dividendolo in 3 quote annuali di pari importo. La compensazione si potrà effettuare solo dal 1° Gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello dell’investimento ( sull’esempio di sopra se gli investimenti sono effettuati nel 2015 la prima quota potrà essere compensata dal 1° Gennaio 2016).

Il credito potrà essere revocato nel caso in cui l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto del credito a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima che sia trascorso il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto dei beni, o nel caso in cui i beni siano trasferiti fuori dai confini nazionali entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione che fa riferimento al periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti.