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Assegni Nucleo Familiare (ANF)

assnucfamL’assegno per il nucleo familiare (ANF), istituito dall’1 Gennaio 1988, è una prestazione di natura previdenziale  a carico dell’INPS corrisposta ai lavoratori  dal datore di lavoro (che recupererà le somme elargite con il sistema del “ conguaglio” dei contributi) o in certi casi direttamente dall’INPS (d.l. 19/03/1988 n. 69, art. 2; d.p.r. 30/05/1955 n. 797 art.1).

Nel settore dell’agricoltura l’assegno è riconosciuto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

La legge 388/2000 ha esteso ai lavoratori parasubordinati  sia la tutela in caso di maternità che gli ANF; questa estensione avviene nelle forme e nelle modalità previste per il lavoro dipendente.

L’entità dell’assegno viene determinata prendendo in considerazione alcuni parametri come la composizione del reddito familiare annuo e la situazione dei componenti a carico (in base a delle tabelle emanate ogni anno dall’INPS).

Nel periodo di riferimento per l’erogazione rientrano anche il periodo di prova e di preavviso, caso di ferie, cassa integrazione, congedo matrimoniale e negli altri casi in cui l’attività lavorativa sia sospesa.

E’ il datore di lavoro che deve verificare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento all’assegno.
Per la richiesta viene utilizzato il modello da compilare secondo i requisiti di legge, nel quale si indicano la composizione del nucleo familiare e alcuni dati relativi alla dichiarazione dei redditi.

L’assegno viene erogato dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga.
Gli importi verranno inseriti a conguaglio nelle denuncie contributive mensili che si riferiscono ai periodi di paga nei quali l’assegno è stato corrisposto, così il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di rivalsa sui contributi dovuti all’INPS.

La mancata erogazione degli ANF comporta una sanzione amministrativa nei confronti del datore di lavoro (105 a 1.032 euro).