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Il d.l.76/2013 “Decreto Lavoro”, tra incentivi per le assunzioni e riforme dei contratti di lavoro

decreto lavoro

A distanza neanche di un anno si apportano nuove modifiche alla disciplina del lavoro già riformata dalla l.92/12 (riforma Fornero). Analizziamo brevemente alcuni  interventi effettuati, riservando per quanto riguarda gli incentivi per l’occupazione una trattazione a parte:

Limiti per il contratto intermittente o “chiamata”. Questo sarà ammesso per ciascun lavoratore per un periodo complessivo non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di un triennio. In caso di superamento di detto limite il rapporto si trasforma automaticamente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel caso di mancata segnalazione alla Dtl dell’utilizzo del lavoro a chiamata non troveranno applicazione le sanzioni di natura amministrativa nel caso in cui l’azienda abbia rispettato gli adempimenti di carattere contributivo dal quale emerga con chiarezza la volontà di non occultare la prestazione lavorativa.

-Nel contratto a termine: ritornano in auge gli intervalli tra un contratto e l’altro indicati nel 1997 dal c.d. “pacchetto Treu”. Quindi nel caso di contratto a termine fino a 6 mesi l’intervallo scende a 10 giorni, mentre per contratti superiori scende a 20 giorni;  viene ammessa la possibilità di proroga contratto “acausale” sempre nel limite di durata fissato in 12 mesi. Inoltre le parti sociali possono individuare tramite i contratti collettivi, anche aziendali, casi in cui non si applica la causale  senza più il vincolo del 6% del totale dei contratti degli occupati nell’unità produttiva.

-Per il co.co.pro : vengono imposti gli elementi indicati dal c.1 dell’art. 62 d.lgs.276/03 come “fondanti”,  e non più ai soli fini probatori, e i compiti non possono essere meramente esecutivi “e” ripetitivi (rispetto al passato devono essere presenti entrambe le caratteristiche per escludere la prestazione di lavoro dal campo dell’oggetto del co.co.pro.). Nel caso di dimissioni, sia il co.co.pro che per l’associato in partecipazione, devono essere convalidate, o tramite dichiarazione in calce alla comunicazione di cessazione o recandosi direttamente alla Dtl o al Centro per l’Impiego per sottoscrivere la convalida. In caso di mancata convalida le dimissioni saranno efficaci dopo 7 giorni dalla richiesta formale del committente o dell’associante. Vanno convalidate solo presso la Dtl le dimissioni dei co.co.co e associati in partecipazione genitori di bambini di età inferiori a 3 anni.

-Per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante, il decreto impone l’impegno della Conferenza Stato-Regioni nell’adottare entro il 30 settembre delle linee guida volta ad disciplinare il contratto di apprendistato dalle microimprese e dalle Pmi. In questo modo si vuol garantire una disciplina uniforme dell’offerta formativa pubblica su tutto il territorio nazionale.

-modifiche alla procedura conciliativa obbligatoria prevista dalla lelle 92/12 in tutti quei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle aziende in cui si applica l’art.18. Vengono ora indicati 3 casi in cui non si applica la conciliazione: Licenziamento per superato periodo di comporto della malattia; Licenziamento per cambio di appalto nel caso i lavoratori vengano assunti dall’azienda che subentra nell’appalto in applicazione della clausola sociale; Licenziamento per chiusura cantiere e la fine dei lavori nel settore edile. Inoltre è previsto che il giudice dovrà tener conto, in sede di giudizio, ai fini di prova, nel caso in cui vi sia una mancata partecipazione delle parti in causa alla procedura stessa.

-Per il lavoro accessorio viene eliminata la definizione indicata all’art.70 c.1 del d.lgs  276/03 “di natura meramente occasionale” che qualificava questo tipo di contratto. L’unico elemento che caratterizza questa forma di lavoro è il limite dei compensi fissato in € 5.000 annui riferiti alla totalità dei committenti.

-Viene circoscritto il campo di applicazione delle clausole di riserva previste dalla riforma Fornero dove i contratti collettivi attraverso l’introduzioni di dette clausole potevano derogare al regime della responsabilità solidale senza distinzione tra aspetto retributivo, contributivo e assicurativo. Ora il potere derogatorio di queste clausole viene circoscritto ai soli trattamenti retributivi (esclusi quelli contributivi, previdenziali e assicurativi). La responsabilità solidale si applica anche ai lavoratori autonomi.

-Inasprimento delle sanzioni penali e amministrative per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezzae salute  nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal d.lgs.81/08. Una parte dell’aumento del 9,6% (il 50 %) verrà utilizzato per finanziare le iniziative di vigilanza, prevenzione e promozione in materia di sicurezza e salute sul lavoro ad opera delle Dtl. Inoltre  viene esteta l’intera applicabilità del T.U. sulla sicurezza nel campo dei contratti di somministrazione

-La società srl semplifica può essere costituita da persone fisiche di qualunque età. Non vi è il vincolo dei 35 anni e gli amministratori possono essere esterni.

-Per i tirocini viene prevista la corresponsione dei rimborsi da parte delle amministrazioni pubbliche

-per gli studenti universitari nel caso in cui svolgano tirocini curriculari previsti nei piani di studi viene previsto un rimborso spese di 200€ che rappresenta il 50% del rimborso complessivo (l’altro 50% è a carico dell’ente ospitante).