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Divieti di licenziamento

divieto licenziamentoIn determinati casi, il legislatore limita la possibilità da parte del datore di lavoro di poter licenziare i lavoratori. Nel caso di malattia e infortunio (art. 2110 c.c.), in cui il lavoratore risulta assente dal luogo di lavoro, la legge obbliga il datore di lavoro a conservare il posto di lavoro per un periodo determinato definito “periodo di comporto”, fissato dalla legge, dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dagli usi.
Questo divieto del licenziamento nel periodo di comporto è valido anche nell’area dei licenziamenti “ad nutum”, sia per giustificato motivo che per i licenziamenti (mentre non opera nel caso di giusta causa).
Non si può intimare il licenziamento nel caso di matrimonio della lavoratrice. Questo divieto vale dalla richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio.
Stessa cosa avviene nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice godano dei congedi per paternità/maternità o congedo parentale, per i permessi di allattamento o per i permessi di malattia del  bambino.
Altro divieto assoluto esiste nel caso della lavoratrice in gravidanza, questo divieto va dall’inizio della gestazione sino al compimento di un anno del bambino.
Divieto di licenziamento scatta anche nel caso di sciopero (art. 15,  l. 300/70) o nel caso in cui i lavoratori coprano incarichi sindacali. Questo divieto perdura sino ad un anno dalla cessazione dell’incarico (tre mesi dalle elezioni per i candidati non eletti) e trova il suo fondamento normativo all’art. 18 e 22 della l. 300/70.